Il danno da immissioni come danno alla salute

Il danno da immissioni come danno alla salute

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Il danno da immissioni come danno alla salute – Nuova Sentenza della Cassazione civile, Sez. III, 9 maggio 2012, n. 7048,

Il danno da immissioni come danno alla salute – La Corte di Cassazione ha riconosciuto, con la Sentenza n. 7048 del 2012, il danno alla salute ai condomini di un edificio dove era presenta un deposito di concimi agricoli.

La Cassazione Civile ha rigettato l’appello di una società titolare di un deposito di concimi sito all’interno di un condominio. La Società, peraltro, si era vista condannata a corrispondere il risarcimento del danno alla salute subito dai condomini dello stesso per l’esalazione maleodorante e tossica sprigionata dai concimi.

L’art. 844 del Codice Civile come norma applicabile

Per l’art. 844 del codice civile, norma applicabile al caso di specie, “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso

Il danno da immissioni – La Cassazione nel motivare il rigetto, fa riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in ‘re ipsa’, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi..”. Inoltre, la Corte ha affermato che la fattispecie esaminata rientra nello schema generale del risarcimento danni di cui all’art. 2043 c.c. e, in particolare, almeno per quanto riguarda il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c..

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