Identica denominazione e concorrenza sleale
Identica denominazione e concorrenza sleale
Identica denominazione e concorrenza sleale: uso del nome come marchio – lo stesso nome per due società: denominazione sociale e concorrenza
Identica denominazione e concorrenza sleale
Identica denominazione e concorrenza sleale – Uso del nome nel marchio – Si pronuncia la Corte di Cassazione con l’interessante Sentenza n. 13921 del 6 luglio 2020, nella quale affronta la problematica della possibilità per un’impresa di utilizzare il cognome del fondatore nelle proprie comunicazioni sociali allorché tale cognome faccia parte anche del marchio registrato da un’altra impresa concorrente.
Lo stesso nome per due società: denominazione sociale e concorrenza – La tesi della ricorrente
Secondo la ricorrente, la problematica della composizione degli interessi contrapposti (ossia quello del pre-adottante a riservarsi l’uso del nome commerciale, e quello degli omonimi a spendere in commercio il proprio nome) doveva essere condotta nel senso che in caso di omonimia, la ditta adottata successivamente doveva essere integrata e modificata con indicazioni idonee a differenziarla, ma non si poteva impedire agli omonimi di impiegare il proprio patronimico.
La decisione della Corte di Cassazione
l’uso del nome nel marchio è lecito, ma con delle differenziazioni
La Suprema Corte (la quale richiama anche alcune sentenze precedenti) cita l’art. 21 del Codice della Proprietà Industriale, ai sensi del quale “I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica“, rilevando come tale limitazione alla “persona fisica” sia stata introdotta soltanto nel 2019.
L’uso del nome come marchio: “OCCORRE DIFFERENZIARE“
Ne consegue, allora, a parere della corte, che “qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 cod.civ. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga per la legittimità dell’inserimento e per il fatto che si trattasse del cognome di imprenditore individuale la cui impresa fosse stata conferita nella società; infatti anche in tale ipotesi la denominazione della società poteva essere liberamente formata“
Identica denominazione e concorrenza sleale: come possiamo aiutarti
CI occupiamo da molti anni di diritto della concorrenza ed assistiamo regolarmente imprese per numerose questioni attinenti la tutela della lealtà concorrenziale. di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:
- Trib. Bologna, 22 maggio 2019, che riguarda proprio un caso di identica denominazione e concorrenza sleale;
- Trib. Milano, 16 aprile 2021,
- Trib. Milano, 11 febbraio 2021;
- Trib. Bologna, 5 maggio 2022, anche in questo caso si trattava di due società concorrenti con la stessa ragione sociale.
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