Diritti d’autore per le foto: Quando vale? Quanto dura e come funziona
Il diritto d’autore sulle foto è un tema cruciale per chiunque lavori con le immagini, sia nel campo artistico che commerciale.
Una sentenza significativa in materia è quella emessa il 15 febbraio 2021 dalla Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bari (n. 531/2021), che ha fatto luce sulla tutela legale delle fotografie, in particolare quelle d’arte. La sentenza ha chiarito quali requisiti deve soddisfare una fotografia per essere protetta come opera dell’ingegno ai sensi della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941), permettendo così di sanzionare l’eventuale riproduzione abusiva.
Il caso trattato riguardava l’uso illecito di fotografie scattate prima del 1994, riprodotte su cartoline e libri da una tipografia. La difesa sosteneva che si trattasse di fotografie semplici, le quali sono protette solo per venti anni dalla loro creazione, mentre la parte ricorrente le considerava fotografie d’arte, coperte da tutela fino a settanta anni dopo la morte dell’autore.
Un aspetto centrale nella sentenza è stata la valutazione della creatività. Il Tribunale ha ribadito che, affinché una fotografia sia considerata un’opera dell’ingegno, essa deve rappresentare una visione personale e originale dell’autore, basata su scelte artistiche deliberate come la selezione del soggetto, l’illuminazione e l’inquadratura. Nel caso specifico, la corte ha riconosciuto la creatività delle immagini in questione, conferendo loro la protezione completa prevista per le opere tutelate dal diritto d’autore sulle foto.
Questa sentenza è un ulteriore passo avanti nell’applicazione delle norme sul diritto d’autore sulle fotografie, offrendo importanti chiarimenti su quanto una foto possa essere considerata meritevole di tutela legale.
Quali sono i tipi di fotografia tutelati dalla legge sul diritto di autore?
La legge sul diritto d’autore distingue tra opere dell’ingegno e fotografie semplici, applicando criteri ben definiti per stabilire quale tipo di fotografia meriti protezione legale.
Secondo il Tribunale, per essere considerata un’opera dell’ingegno, una fotografia deve contenere un elemento di creatività che prevalga sull’aspetto puramente tecnico. Questo significa che la fotografia deve esprimere una visione personale e interpretativa del fotografo, andando oltre la mera riproduzione della realtà oggettiva.
Le fotografie d’arte si distinguono dalle fotografie semplici proprio per questa capacità di trasmettere un messaggio soggettivo e originale. La creatività si manifesta attraverso scelte artistiche come l’inquadratura, la prospettiva, l’illuminazione e la selezione del soggetto. Non basta, dunque, un’esecuzione tecnicamente perfetta o professionale: la fotografia deve essere in grado di evocare emozioni o interpretare in maniera unica ciò che rappresenta.
Le fotografie semplici, al contrario, si limitano a documentare la realtà senza aggiungere un apporto personale significativo del fotografo. In questi casi, la legge garantisce una protezione più limitata, in quanto non si configura un vero e proprio atto creativo. Solo quando emerge chiaramente l’aspetto artistico rispetto a quello tecnico si può parlare di proprietà intellettuale sulla fotografia.
Quanto dura il diritto d’autore per le fotografie?
- Le fotografie d’arte, ovvero quelle che presentano un evidente carattere creativo e artistico, sono tutelate per tutta la vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Questo periodo esteso riflette la stessa protezione riservata alle opere dell’ingegno.
- Le fotografie semplici, invece, che non presentano particolari caratteristiche artistiche ma documentano semplicemente la realtà, godono di una tutela molto più breve, limitata a 20 anni dalla data di creazione. Dopo questi termini, le fotografie diventano di pubblico dominio e possono essere utilizzate liberamente senza necessità di autorizzazione da parte dell’autore o dei suoi eredi.
A chi spettano i diritti d’autore sulle fotografie?
I diritti d’autore sulle fotografie spettano al fotografo, che ne diventa titolare nel momento in cui la foto è riconosciuta come dotata di carattere creativo (art. 1, comma 1, e 2, n. 7, l.d.a.). Questo requisito non è difficile da soddisfare, poiché è spesso sufficiente dimostrare che il fotografo ha compiuto scelte discrezionali durante lo scatto, ad esempio in merito all’inquadratura, agli effetti speciali, alla gestione della luce e altri aspetti tecnici.
Anche nel caso in cui una fotografia non raggiunga il livello di creatività necessario per ottenere la protezione completa del diritto d’autore, la legge (art. 87 e segg. l.d.a.) riconosce comunque al fotografo il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere l’immagine per un periodo di vent’anni dalla sua creazione. Questo diritto viene garantito a condizione che la fotografia non abbia un mero scopo documentativo (come nel caso di una foto di un edificio o di un disegno tecnico) e che siano indicate informazioni specifiche: il nome del fotografo, l’anno di realizzazione dello scatto e, se la foto ritrae un’opera d’arte, il nome dell’autore di quest’ultima. Se tali indicazioni non sono presenti, il fotografo può comunque esercitare il suo diritto esclusivo di riproduzione e diffusione, ma solo dimostrando la malafede di chi utilizza l’immagine senza autorizzazione.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di diritto d’autore sulle fotografie, e di come tutelare l’opera fotografica dall’impiego abusivo, specialmente in rete. Abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti a tutela, anche urgente, del copyright sull’opera fotografica. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:
- Trib. Milano, 20 aprile 2021;
- Trib. Milano, 11 febbraio 2021;
- Trib. Roma, 11 giugno 2020;
- Trib. Napoli, 3 maggio 2018.
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