Franchising internazionale e legge applicabile

Contratto di Franchising internazionale e legge applicabile – Franchising e norme di applicazione necessaria – Franchising e ordine pubblico

Giovanni Adamo

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Franchising internazionale e legge applicabile

Si pronuncia la Corte d’Appello di Venezia con una interessante Sentenza del 17 maggio 2023 in materia di franchising internazionale e legge applicabile. La Sentenza costituisce peraltro l’occasione per trattare il tema del contratto di franchising concluso con un franchisor straniero, e delle relative conseguenze in materia di legge applicabile. Normalmente in questi casi il contratto di franchising prevede l’applicazione del diritto del Paese ove si trova il Franchisor, ed in effetti il contratto oggetto della Sentenza in commento prevedeva l’applicazione della Legge dello Stato USA dell’Indiana. Resta da verificare – ed è proprio il tema della Sentenza della Corte d’Appello di Venezia qui commentata – se ed in quale misura residui uno spazio per l’applicazione del diritto nazionale, laddove, come nel caso della Legge 129 del 2004, esso contenga talune norme “di protezione” nei confronti del contraente debole (qui evidentemente considerato il franchisee).

Franchising e ordine pubblico – Franchising e norme di applicazione necessaria – la vicenda

La vicenda riguardava la richiesta, da parte di un franchisee italiano, di applicazione al contratto di franchising con un affiliante con sede negli Stati Uniti d’America di talune norme di “protezione”, previste dalla Legge 129 del 2004, e segnatamente:

  • La norma di cui all’art. 3, comma 2, che prevede la necessità di avvenuta “sperimentazione” della formula commerciale;
  • La norma di cui all’art. 3, comma 4, che prevede la necessità di indicazione, nel contratto, dell’ammontare dell’investimento che il franchisee deve sostenere.

Sosteneva, in particolare, il franchisee, che tali norme dovessero venire intese quali espressione di princìpi di ordine pubblico e/o, comunque, quali norme c.d. di applicazione necessaria (nel paragrafo successivo specificheremo di cosa si tratta).

Contratto di franchising internazionale e legge applicabile

Cos’è l’ “ORDINE PUBBLICO”

Nel contesto di cui trattasi l’ordine pubblico è l’insieme delle norme fondamentali dell’Ordinamento, norme che stabiliscono princìpi che non possono essere derogati dalle parti attraverso una loro manifestazione di volontà (ad esempio con un contratto). In una ipotesi simile, laddove le clausole negoziali derogassero a tali princìpi, esse sarebbero irrimediabilmente nulle e del tutto improduttive di effetti. Al concetto di ordine pubblico fanno riferimento diverse norme del Codice Civile, che stabiliscono ipotesi di nullità del contratto (ad esempio l’art. 1343 c.c., che stabilisce che la causa del contratto è illecita se contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume).

Cosa sono le “norme di applicazione necessaria”

Le norme di applicazione necessaria, a loro volta, sono norme la cui applicazione è ritenuta irrinunciabile dall’Ordinamento allorquando il Giudice nazionale, per i più svariati motivi, si trovi ad applicare il diritto straniero. Gli esempi più ricorrenti sono relativi alle norme in materia di diritto di famiglia. Si trovano infatti spesso norme nazionali che il Giudice applica ugualmente quando si trova a giudicare in Italia di rapporti personali e/o matrimoniali contratti all’estero, magari nell’ambito di legislazioni che non assicurino alle parti pari diritti. In quel caso il Giudice “riequilibra” la situazione facendo riferimento alle norme del diritto nazionale, che Egli giudica come norme, appunto, di applicazione necessaria.

Il caso di specie: franchising e ordine pubblico e/o franchising e norme di applicazione necessaria

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto che le norme richiamate non costituissero espressioni di ordine pubblico, nè, tantomeno di norme di applicazione necessaria. 

Contratto di Franchising internazionale e ordine pubblico – le valutazioni della Corte

“Gli obblighi informativi previsti dalla Legge franchising non sono espressione di principi di ordine pubblico”

Secondo la Corte d’Appello, in particolare, e quanto al rapporto tra franchising e ordine pubblico, “Gli obblighi informativi di cui all’art. 3 della L. 129/2004” non sono espressione di princìpi di ordine pubblico. Essi “sono invece parte di un’articolata disciplina positiva di uno specifico contratto concluso da imprenditori. Con tali obblighi il Legislatore, preso atto della diffusione di tale tipo di accordi commerciali, ha inteso apprestare una soluzione di equilibrio tra esigenze di tutela del contraente, tendenzialmente più debole, e il principio dell’autonomia contrattuale (in base al quale, come principio generale, spetta alle parti regolare il contenuto dell’accordo). Tale disciplina non è l’unica compatibile con il nostro ordinamento: sono infatti ipotizzabili, senza alcun vulnus di principi costituzionali, regole dal diverso contenuto, che per l’appunto non prevedano l’obbligo del franchisor di comunicare alla controparte i risultati della sperimentazione di precedenti affiliazioni e i presumibili costi per avviare l’attività economica… Pertanto, non può dirsi che gli obblighi informativi della legge nazionale sul franchising caratterizzino in modo indefettibile il nostro ordinamento giuridico e siano espressione di un principio di ordine pubblico economico“.

Contratto di franchising internazionale e norme di applicazione necessaria – Le valutazioni della Corte

Sul rapporto tra contratto di franchising internazionale e norme di applicazione necessaria la Corte non si dilunga, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattandosi nel caso di specie di delibazione di Lodo arbitrale straniero, il sindacato della Corte non potrebbe mai divenire sindacato sulla motivazione del Lodo.

Sul punto deve convenirsi con la Corte. Ed infatti, per Corte di Giustizia Europea, Sez. III, Sentenza del 28.7.2016, n. 191, “Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale ed economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto“.

Caratteristiche, queste, che non sembrano appartenere alle norme, pure se “di protezione”, contenute nella Legge 129 del 2004.

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