Franchising e fallimento: il Franchisor chiede il fallimento del franchisee
Franchising e fallimento: il Franchisor chiede il fallimento del franchisee – Come difendersi dalla richiesta di fallimento del Franchisor
Franchising e fallimento: come difendersi dalla richiesta di fallimento del Franchisor
Si pronunciano la Corte d’Appello di Bologna ed il Tribunale di Bologna con altri due interessanti provvedimenti (leggi qui il provvedimento precedente) in materia di franchising e fallimento, in due distinte vicende che vedevano coinvolte, da un lato, il medesimo franchisor e, dall’altro, due ex affiliati Original Marines.
Franchising e fallimento: il Franchisor chiede il fallimento del franchisee
Le vicende prendevano le mosse da due distinte cause civili, avviate da due affiliate nei confronti del medesimo franchisor. Entrambe le affiliate lamentavano sostanzialmente nei confronti di Imap Export S.p.A. una serie di doglianze inerenti, in particolare, l’assoluto difetto di autonomia economica ed imprenditoriale del franchisee, la imposizione, da parte del franchisor, di sconti, promozioni ed iniziative a carico dei franchisee, la unilaterale attribuzione di “extracosti” non previsti dal contratto e la grave riduzione della marginalità dei franchisee, determinatasi in misura tale da non consentire più la prosecuzione dell’attività, in quanto non più remunerativa.
Imap Export S.p.A. aveva proposto nei confronti di una di esse, avanti il Tribunale di Ferrara, istanza di fallimento, la quale era stata rigettata sul presupposto che “le argomentazioni, fattuali e giuridiche, poste a sostegno dell’azione proposta dalla resistente in tempi antecedenti l’istanza di fallimento non prestano il fianco ad allegazioni di pretestuosità e meritano un approfondimento di merito, allo stato non potendosi raggiungere una tranquillante conclusione circa la piena esistenza del diritto di credito e, di conseguenza, circa la sua legittimazione a richiedere il fallimento della debitrice“. Avevamo già commentato il provvedimento del Tribunale di Ferrara (Consulta qui il provvedimento ed il relativo commento). Rilevando, quindi, a lite pendente, il difetto di legittimazione attiva del Franchisor a richiedere il fallimento del Franchisee.
Imap Export S.p.A., a questo punto, proponeva reclamo avanti la Corte d’Appello di Bologna avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Ferrara e, contemporaneamente, proponeva, avanti il Tribunale di Bologna, altra istanza di fallimento nei confronti di altra affiliata della catena.
Il provvedimento della Corte d’Appello di Bologna del 27 gennaio 2017
Se il Franchisor chiede il fallimento del franchisee – Come difendersi dalla richiesta di fallimento del Franchisor –
Franchising e fallimento: in data 27 gennaio 2017 si pronunziava la Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva modo di approfondire notevolmente la vicenda, entrando ampiamente nel merito della stessa e confermando le statuizioni già in precedenza rese dal Tribunale di Ferrara. In particolare, la Corte aveva modo di rilevare che “Anche questa Corte, effettuando un accertamento sommario e incidentale delle ragioni fatte valere dalla Sig.ra Pera nei confronti della società affiliante, ritiene, al pari del tribunale gravato, che le domande proposte innanzi al tribunale di yyy non siano meramente strumentali, né tanto meno rivolte all’unico fine di precostituire una contestazione del credito di Imap Export S.p.A., in grado di paralizzarne l’azione e di precludergli la facoltà di ottenere la dichiarazione di fallimento dell’affiliata. Dalla lettura dell’atto di citazione, fermo ed impregiudicato l’esito del relativo giudizio, si evince che il fondamento delle domande si basa sulla peculiarità del rapporto instaurato tra Imap Export S.p.A. e la signora Pera, asseritamente caratterizzato dalla stretta dipendenza del soggetto affiliato rispetto all’affiliante, per le scelte in ordine al tipo e al quantitativo di merce da acquistare e poi da vendere, sia per i prezzi delle stesse, al punto che l’iniziativa imprenditoriale del gerente il pubblico esercizio viene ad essere fortemente limitata se non addirittura esclusa del tutto. Si rappresenta tra l’altro: che era l’affiliante a decidere il numero e la frequenza delle promozioni con riduzione della marginalità, per l’affiliato, fino ad essere in perdita; che la merce veniva fornita in automatico, anche senza la previa richiesta dell’affiliato e senza tener conto delle sue specifiche esigenze, merce tra l’altro da pagare a prezzo pieno; che anche le quantità erano decise unilateralmente da zzz senza che il singolo affiliato potesse esprimere riserve, legate all’effettivo andamento dell’attività“.
Prosegue, la Corte: “tale meccanismo di dipendenza era stato ancor più accentuato dall’anomalo finanziamento che Imap Export S.p.A. effettuava in favore dell’affiliata per consentirle il pagamento delle ricevute bancarie emesse a fronte delle fatture collegate ai rapporti di fornitura merci di cui si è detto“.
Infine, poiché il franchisor sosteneva, in sostanza, che il preteso credito derivante dalla fornitura di merci all’affiliata sarebbe stato “altra cosa” rispetto al rapporto oggetto di contestazione giudiziale, la Corte d’Appello di Bologna statuisce che tale argomento difensivo “non convince“. Per la Corte, infatti, “non è del tutto corretto sostenere, come fa la reclamante, l’impossibilità di compensare il credito derivante dalla fornitura delle merci con gli ‘asseriti’ crediti derivanti da azioni risarcitorie, attesa la stretta connessione esistente tra le reciproche domande. Alla stregua di quanto sopra osservato, non può che confermarsi quanto esposto dal Tribunale, ovvero la non palese pretestuosità delle contestazioni mosse dalla affiliata, che riguardano l’intero rapporto di franchising, compreso il rapporto di fornitura e che inducono a ritenere dubbia la legittimazione attiva del creditore“. Reclamo, conseguentemente, poiché vi era lite pendente nel merito tra le parti, respinto.
Franchising e fallimento: il provvedimento del Tribunale di Bologna del 30 gennaio 2017
E’ stato valorizzato il fatto che il franchisee avesse precedentemente fatto causa al franchisor e la lite fosse ancora pendente
Franchising e fallimento: a conclusioni non dissimili è pervenuto, qualche giorno dopo, il Tribunale di Bologna, il quale, nel pronunciarsi sulla istanza di fallimento proposta, sempre da zzz, nei confronti di altra affiliata della catena, ha avuto modo di rilevare che “a fronte delle contestazioni ampiamente dispiegate dalla Khasbi in ordine alla sussistenza del credito, fondate sia sulla nullità del contratto di franchising, e sulla esistenza di crediti da restituzione e/o risarcimento oggetto di possibile compensazione, che sulla conseguente necessità di rideterminare i prezzi della merce fornita, allo stato il Collegio non ha adeguata prova della legittimazione attiva della Imap Export S.p.A.“. Istanza di fallimento, conseguentemente, e, sempre sul presupposto della lite pendente e del conseguente difetto di legittimazione attiva, respinta.
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