Franchising e clausola penale

Franchising e clausola penale: può essere ridotta ad equità

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Franchising e clausola penale: deve ridursi in caso di prestazione parzialmente eseguita

Franchising e clausola penale – Inadempimento del franchisee – Come ridurre la penale nel franchising – art. 1384 c.c. – Prestazione parzialmente eseguita – Il Tribunale di Torino ha analizzato il tema dell’inadempimento del franchisee nell’ambito del contratto di franchising, e delle modalità di applicazione della clausola penale, ed in particolare della possibilità di una sua riduzione ad equità, in una Sentenza del 3 settembre 2020. Un’ulteriore pronuncia sul tema è, poi, quella del Tribunale di Bergamo del 30 novembre 2022.

Come ridurre la penale nel franchising – La vicenda – Prestazione parzialmente eseguita

L’inadempimento del franchisee risultava accertato (il franchisee, in particolare, aveva anche commercializzato beni in concorrenza con il franchisor) e la risoluzione era avvenuta mediante dichiarazione del Franchisor di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tuttavia il franchisee richiedeva l’applicazione dell’art. 1384 (riduzione d’ufficio dell’ammontare della penale), atteso il fatto che il contratto, di durata decennale, era ormai prossimo alla scadenza prestabilita. Caso parzialmente analogo è, poi, quello poc’anzi menzionato, e deciso dal Tribunale di Bergamo con la Sentenza del 30 novembre 2022. Diverso, ancora, il caso della Sentenza del Tribunale di Roma riportato in calce, che analizza la diversa ipotesi della mancata prova dell’evento dedotto in penale.

Franchising e clausola penale – Le valutazioni del Tribunale di Torino

Iniquo applicare la penale per intero se il contratto era in scadenza

Franchising e clausola penale – Secondo il Tribunale, in particolare, “L’istanza di riduzione a equità è fondata. Ai sensi dell’art. 1384 c.c., la penale può essere ridotta a equità, oltre che nei casi di manifesta eccessività, anche quando v’è stato parziale adempimento dell’obbligazione. Com’è stato osservato in giur. (Cass. 21.10.1991 n. 11115; Cass. 5.8.2002 n. 11710), in caso di adempimento parziale, il potere di riduzione deve esercitarsi, “tenendo presente l’interesse patrimoniale che il creditore avrebbe avuto all’esecuzione totale” e le minori utilità contrattuali che egli ha conseguito o può conseguire, poiché il creditore non può al tempo stesso pretendere sia la prestazione principale sia la penale per inadempimento (art. 1383 c.c.). È noto che la risoluzione del contratto per inadempimento, nei contratti che hanno esecuzione continuata o periodica, non ha effetto per le prestazioni già eseguite o di cui sono maturate le condizioni di esigibilità (art. 1458 c.c.). Pertanto, il criterio dell’alternatività tra la prestazione principale e la penale comporta che la penale per la risoluzione contrattuale possa esigersi fondatamente soltanto per il tratto successivo, in cui il contratto non ha potuto avere esecuzione, poiché diversamente la parte non inadempiente riceverebbe un’ingiustificata duplicazione. Nel caso di specie, il contratto ha avuto inizio d’esecuzione il 21.3.2007, data di cessione dell’azienda da X a Y, e aveva una durata prevista decennale (art. 28), senza alcuna previsione di tacito rinnovo. La risoluzione, intimata in data 24.5.2016, è pertanto intervenuta a dieci mesi circa dalla naturale scadenza del contratto, cosicché appare manifestamente iniqua e da ridurre a equità la pretesa del franchisor di tre annualità piene di royalties contrattuali“.

La penale nel franchising – Le diverse valutazioni del Tribunale di Bergamo

Il Tribunale di Bergamo, invece, nella Sentenza del 30 novembre 2022, fa riferimento, al fine di ridurre gli importi conseguenti ad una automatica applicazione della clausola penale, ad un criterio diverso: quello dei dati economici effettivi dell’attività dell’affiliato inadempiente. Statuisce il Tribunale: “Effettivamente la somma di Euro 300.000 appare manifestamente eccessiva se si considerano gli effettivi dati economici dell’attività emersi durante lo svolgimento del rapporto e risultanti dalla documentazione prodotta e la durata relativamente breve dell’esercizio dell’attività con i segni distintivi dell’affiliante. Appare invece più congruo, tenuto conto anche del trattenimento del canone di ingresso e dell’accordato ristoro del mancato guadagno, l’importo di Euro 25.000“.

La penale nel franchising: il Tribunale di Roma – ridurre la penale nel franchising o non applicarla

In una Sentenza del 22 marzo 2023 anche il Tribunale di Roma si occupa di franchising e clausola penale, specificando che, in ogni caso, lo specifico evento dedotto nella penale (nel caso di specie si trattava di ritardata dismissione, da parte del franchisee, dell’insegna) va specificamente provato al fine di poter riconoscere le somme oggetto della clausola penale.

di Giovanni Adamo

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