Diritto di cronaca e critica e diffamazione
Diritto di cronaca e critica – Operatività delle scriminanti – Articolo allusivo – Danno alla reputazione
di Eliana Arezzo e Giovanni Adamo
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 gennaio 2021, si è pronunciato su una controversia avente ad oggetto l’accertamento del reato di diffamazione e della operatività delle scriminanti del diritto di cronaca e critica.
Diritto di cronaca e critica – La vicenda
La vicenda traeva origine da un articolo inserito nella sezione “chicche di gossip” di una nota rivista settimanale di cronaca rosa, che riferiva di un presunto scandalo verificatosi al ricevimento del matrimonio dell’attrice con un giornalista di un tg nazionale, dovuto al bacio tra quest’ultima ed un altro noto invitato.
L’attrice sosteneva che tale falsa notizia aveva sconvolto la serenità della sua vita matrimoniale sin dalla luna di miele trascorsa a giustificarsi con amici e parenti e richiedeva l’accertamento della sussistenza del reato di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 poiché avvenuta a mezzo stampa, e in ogni caso delle responsabilità tutte ex art. 2043 c.c. del direttore responsabile e della casa editrice con conseguente condanna di questi ultimi in via autonoma e/o solidale al risarcimento dei danni.
Il reato di diffamazione e la operatività delle scriminanti del diritto di cronaca e critica
Il Tribunale capitolino evidenziava che l’efficacia diffamatoria di dichiarazioni o opinioni diffuse a mezzo stampa deve riferirsi al momento nel quale tali dichiarazioni hanno avuto diffusione, con conseguente irrilevanza degli eventi verificatisi successivamente.
Il Tribunale, pertanto, richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di operatività delle scriminanti del reato di diffamazione a mezzo stampa, evidenziando che mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un’attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un’interpretazione originale soggettiva.
Tale natura meno rigorosa del diritto di critica non esclude, comunque, che l’esercizio dello stesso debba garantire il rispetto dei principi costituzionali.
La decisione
Il Tribunale capitolino riteneva la domanda infondata in quanto non sussistente il requisito della “condotta non iure” richiesta dall’art. 2043 c.c. su cui si fonda il titolo della responsabilità aquiliana.
Nel caso di specie, l’articolo presente sul settimanale, inserito in un conteso di cronaca rosa e di notizie leggere, risultava inidoneo ad arrecare un benché minimo danno alla reputazione dell’attrice alla quale non era attribuita alcuna condotta inappropriata o disdicevole, o in ogni caso idonea a suscitare un giudizio di riprovazione da parte della collettività.
In aggiunta, poi, il Tribunale rilevava che il riferimento all’attrice non risultava neanche esplicito, essendo del tutto assenti i dati anagrafici della stessa e ogni ulteriore riferimento, considerando he l’illecito diffamatorio possa ritenersi sussistente solamente qualora si abbia l’inequivoca individuazione della persona offesa, intesa come “piena e immediata consapevolezza che chiunque abbia avuto, leggendo l’articolo, dell’identità del destinatario” (cfr Cass. 28.9.2012, n. 16543)
Articolo allusivo, ma lecito: non vi è danno alla reputazione
In conclusione, dunque, il Tribunale rigettava le domande e condannava l’attrice alla rifusione delle spese di lite, considerando la condotta dei convenuti scriminata dal corretto esercizio del diritto di cronaca e critica, riconosciuto dall’art. 21 Cost., in quanto si trattava di articolo allusivo, ma che non travalicava i limiti della civile esposizione dei fatti, soprattutto in considerazione della tecnica giornalistica propria delle pubblicazioni di cronaca rosa, che sul carattere scandalistico e allusivo fondano la propria ragione di esistenza.
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