Diritto d’autore e concorrenza parassitaria
Diritto d’autore e concorrenza parassitaria
Diritto d’autore e concorrenza parassitaria – Quando il concorrente viola la proprietà intellettuale – Concorrenza sleale parassitaria e copyright
Diritto d’autore e concorrenza parassitaria
Si pronuncia il Tribunale di Roma con una interessante sentenza pubblicata in data 5 ottobre 2016 in materia di diritto d’autore e concorrenza parassitaria. Il Tribunale ha analizzato ciò che accade quando il concorrente viola la proprietà intellettuale, pronunciandosi sul rapporto tra concorrenza sleale parassitaria e copyright.
Ha censito, inoltre, la titolarità dei diritti previsti ex artt. 78 ter e 79 (Legge sul diritto d’autore) in un’ottica di protezione della proprietà industriale ed intellettuale.
La vicenda oggetto della sentenza
La vicenda all’esame del giudice, partita nel 2012, ha visto come parte attrice del giudizio una Società di Cologno Monzese appartenente ad un importante gruppo di reti televisive, (Società XXX), concessionaria per l’esercizio di alcune notissime emittenti televisive nonché titolare dei relativi marchi e di tutti i diritti concernenti lo sfruttamento economico dei programmi televisi che esse trasmettono. La Società XXX conveniva in giudizio uno dei più importanti gruppi editoriali italiani operante in tutti i settori della comunicazione (stampa quotidiana e periodica, radio, internet), lamentando “di aver rinvenuto sul portale telematico […], di cui la convenuta è titolare, materiale audiovisivo relativo ai suddetti programmi” e dunque, in sostanza, che la Società convenuta avesse utilizzato filmati provenienti dalle proprie emittenti televisive per un totale di 300 minuti video di trasmissioni di intrattenimento, senza corrispettivo economico e senza preventiva autorizzazione. Sulla base di tali asserzioni la parte attrice chiedeva al Tribunale di Roma di accertare “la violazione dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore ex artt. 78 ter e 79 LdA (Legge sul diritto d’autore n. 633/1941) e dei diritti di privativa industriale da essa rivendicati nonchè la sussistenza degli illeciti di cui all’art. 2043 c.c. e da concorrenza sleale”, e ancora di inibire “la prosecuzione della condotta censurata e di ordinare alla stessa la rimozione di tutti i materiali audiovisivi”. La parte convenuta contestava invece la fondatezza delle accuse rivoltele dalla Società XXX e, a suo dire, infondate, invocando il diritto di cronaca: le condotte avvenivano in totale legittimità secondo i principi e la disciplina di cui agli artt. 65 e 70 LdA.
Diritto di autore – Concorrenza sleale parassitaria e copyright
Il Tribunale di Roma, condannando il Gruppo editoriale, ha evidenziato dapprima la piena legittimità ad agire della parte attrice in quanto titolare dei diritti di sfruttamento economico dei programmi televisivi in discorso (anche questo aspetto era stato infatti contestato) e che l’attività di caricamento dei contenuti audiovisivi non è stata autorizzata dall’attrice, passando poi a dimostrare come nel caso di specie decade il diritto di cronaca e di critica. Gli artt. 65 e ss. LdA, ha statuito il Tribunale, “rivestono carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio generale che riserva all’autore i diritti di sfruttamento economico della sua opera“, infatti, continua il Tribunale “tali disposizioni devono applicarsi solo ai casi espressamente previsti e sono legittime solo in quanto giustificate da interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore rispetto a quelli cui derogano“. Nemmeno può dirsi rinvenibile a parere del Giudicante la prova circa la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 65 e 70: gran parte del materiale video preso in esame non ha contenuti economici, politici e religiosi (come richiesto dal primo comma dell’art.65 Lda) ma si tratta di estratti da trasmissioni di puro intrattenimento, per cui “manca qualsiasi diretto collegamento tra l’uso (non autorizzato) dei video e qualsivoglia attività strettamente giornalistica della società convenuta“. Il Tribunale Giudicante ha anche ritenuto sussistere i presupposti della fattispecie di concorrenza parassitaria, dal momento che “la convenuta utilizzando gratuitamente le opere televisive di parte attrice (senza sostenere i costi di produzione, nè quelli di acquisto dei diritti di utilizzazione), in diretta concorrenza con l’attività di quest’ultima ha conseguito un illegittimo vantaggio economico […] violando i principi di correttezza professionale“.
250.000 euro di risarcimento e pubblicazione della Sentenza
Il giudice ha quindi condannato la convenuta al pagamento di € 250.000,00 ed ha altresì disposto la pubblicazione della sentenza su vari quotidiani nazionali.
Che fare se il concorrente viola la proprietà intellettuale?
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