Diffamazione e verità del fatto: si può considerare un illecito?

Diffamazione verità del fatto – Diffamazione fatto vero – Diffamazione notizia vera

Ci occupiamo qui di diffamazione, anche al fine di poter comprendere quando tale particolare tipologia di illecito (si tratta di un illecito sia penale, sia anche civile) si configuri, e, in particolare, se si possa parlare di diffamazione anche quando il fatto narrato è vero, ovvero se l’equazione esclusione diffamazione / verità del fatto sia effettivamente ravvisabile.

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Cosa si intende per diffamazione?

L’art. 595 del Codice Penale stabilisce che:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila. Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila. Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate“.

Ci sono fattispecie di diffamazione ordinaria ed aggravate.

La norma prevede, quindi, una fattispecie ordinaria (la comunicazione con più persone che offende l’altrui reputazione) e ben tre fattispecie aggravate: 

a) la diffamazione consistente nell’attribuzione di un fatto determinato;

b) la diffamazione operata per mezzo della stampa o, oggi, su internet o sui social;

c) la diffamazione operata nei confronti di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Quando si configura il reato di diffamazione?

La Sentenza 5259 del 1984 della Suprema Corte di Cassazione, cosiddetta “DECALOGO DEI GIORNALISTI” precisa gli aspetti più rilevanti riguardo alla condotta dei giornalisti:

  1. Verifica delle Informazioni: Il giornalista deve sempre verificare l’attendibilità delle fonti e l’accuratezza delle informazioni prima della pubblicazione, per evitare la diffusione di notizie false o non confermate.
  2. Correttezza e Obiettività: È importante mantenere un approccio obiettivo e non partigiano nella redazione degli articoli, evitando di lasciare che opinioni personali o interessi esterni influenzino la veridicità e l’imparzialità del racconto giornalistico.
  3. Rispetto della Privacy: La sentenza sottolinea la necessità di rispettare la privacy e la dignità delle persone coinvolte nelle notizie, bilanciando il diritto all’informazione con il diritto alla riservatezza individuale.
  4. Responsabilità: I giornalisti sono responsabili legalmente per ciò che pubblicano. Pertanto, devono essere consapevoli delle potenziali conseguenze legali delle loro parole, specialmente in termini di diffamazione e violazione della privacy.
  5. Ritrattazione e Correzione: Nel caso in cui vengano pubblicate informazioni errate, è fondamentale correggerle prontamente, fornendo le dovute rettifiche o smentite, in modo trasparente e visibile.

Si può parlare di diffamazione se il fatto è vero?

Diffamazione notizia vera – Si può incorrere in diffamazione anche quando il fatto raccontato è vero. Ad esempio, perché la notizia è, sì, vera, ma non la si è riportata con la necessaria obiettività, oppure se si sono oltrepassati i limiti dell’espressione civile e rispettosa. Oppure ancora se la si è manipolata, se si usa il meccanismo dell’insinuazione, se vi è una violazione della privacy ed in molte ipotesi ancora. Un esempio è quello del caso affrontato dalla Sentenza commentata qui di seguito.

Diffamazione fatto vero: la vicenda

Con una Sentenza del 19 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Roma si pronuncia in materia di diritto di critica e violazione della reputazione e violazione dell’onore, ripercorrendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di diffamazione ed approfondendo alcuni concetti, certamente utili per la comprensione del fenomeno.

Diffamazione: verità del fatto è essenziale

Secondo la Corte d’Appello, “ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento dell’elaborazione critica“. 

Essenziale, dunque, in primo luogo, il requisito della verità.

Ciò porta la Corte a concludere che “l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Cfr di recente Cass. pen. N°7798/18, n°36838/16, n° 57005/18)“.

Diffamazione notizia vera / diffamazione fatto vero: manipolare i fatti è diffamazione anche per la Cassazione

Il tutto, peraltro, in conformità anche con Cass., 22179/2019, per la quale “il carattere distintivo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca si attesta sul fronte della “veridicità”, intesa come oggettiva esistenza del fatto posto a fondamento delle proprie personali considerazioni, con piena libertà di espressione delle proprie opinioni e dei giudizi di valore, purchè non gratuiti o pretestuosi. L’assenza di qualsivoglia travisamento o manipolazione strumentale del nucleo e del profilo essenziale dei dati di fatto da cui scaturisce la libera manifestazione del proprio pensiero costituisce, dunque, il necessario discrimen tra narrazione e opinione, tra resoconto e giudizio, tra oggettività (relativa) e soggettività (espressiva), fermo restando che il fatto e il comportamento presupposto, oggetto della critica, deve corrispondere a verità della notizia, sia pur non assoluta ma ragionevolmente putativa (cfr. Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 1939 del 2015)“.

di Giovanni Adamo

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