Diffamazione e satira: i confini

Diffamazione e satira: i confini tra satira e diffamazione – Quando la satira diventa diffamazione – Satira e tutela della reputazione

Giovanni Adamo

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Diffamazione e satira: I confini tra satira e diffamazione

Si pronuncia il Tribunale di Roma, con una Sentenza del 13 gennaio 2020 tracciando i confini tra diffamazione e satira. Il Tribunale analizza il rapporto tra satira e tutela della reputazione, verificando quando la satira diventa diffamazione.

La vicenda

Nel corso di una trasmissione satirica, era stato veicolato un “fuorionda”, non perfettamente comprensibile ed appositamente sottotitolato, nell’ambito della cui sottotitolazione erano stati plausibilmente commessi degli errori, veicolando, in questo modo, un messaggio errato: all’autore delle affermazioni sottotitolate, in altri termini, veniva attribuito un “messaggio” non corrispondente al vero.

Le valutazioni del Tribunale: quando la satira diventa diffamazione

Il Tribunale ha, dapprima, fatto riferimento all’orientamento di legittimità ormai consolidato in materia di diritto di satira, secondo il quale “la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all’obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato, non potendo invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica.” (Cass. civ. 21235/2013).

Diffamazione e satira: i confini – Se si riproduce un fatto in modo apparentemente attendibile ma falso, la riproduzione deve essere ispirata a continenza

Diffamazione e satira – E dunque, ispirandosi a tali principi consolidati, ha ritenuto che “dal momento che la satira si esplica mediante il ricorso al paradosso e alla metafora surreale, alla stessa non si estende il principale limite individuato dalla giurisprudenza ai fini dell’esplicazione dell’efficacia scriminante dei diritti di cronaca e critica, ossia quello della verità. Viene, tuttavia, rilevato che ‘Per la sua natura di giudizio soggettivo e opinabile la satira è sottratta al parametro della verità, ma soltanto i fatti espressi in modo apertamente difforme dalla realtà sono privi di capacità offensiva, mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e immagini utilizzate. Non può, pertanto, essere riconosciuta la scriminante dell’esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli, per gli accostamenti volgari e ripugnanti, per la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio, perché anche per la satira, la libertà di manifestazione del pensiero non può infrangere il rispetto di diritti fondamentali della persona’ (Cass. 23314/2007).

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