Danno da abuso di posizione dominante
Danno da abuso di posizione dominante e posizione di monopolio – Quando un’impresa ha una posizione dominante: illecito antitrust se ne abusa
Il danno da abuso di posizione dominante
Si pronuncia il Tribunale di Roma con una interessante Sentenza del 14 ottobre 2019, in materia di risarcimento del danno da abuso di posizione dominante, con la quale il Tribunale analizza il rapporto tra posizione dominante e posizione di monopolio, verificando presupposti e modalità di quantificazione del risarcimento.
Analisi del mercato rilevante
Il Tribunale, in primo luogo, analizza il mercato rilevante, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “Il mercato rilevante è perimetrato attraverso “l’analisi della sostituibilità della domanda (ed eventualmente dell’offerta), con riferimento a beni e servizi intercambiabili dal consumatore in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi, delle abitudini e tendenze dei consumatori e con riferimento ad una de- terminata area geografica in cui le condizioni di concorrenza sono sufficien- temente omogenee” (Cass. 11564-15)”
Posizione dominante e illecito antitrust
Il Tribunale, poi, anche mediante l’ausilio di una CTU, rileva come la convenuta agisse sullo specifico mercato in posizione di monopolista, risultando quindi accertato un illecito antitrust, sotto il profilo della sussistenza di una posizione dominante ai fini dell’applicazione della disciplina antitrust.
Danno da abuso di posizione dominante: illecito antitrust abusarne
Quanto alla valutazione in ordine alla natura “abusiva” dello sfruttamento della posizione dominante, il Giudice capitolino, nella sentenza, muove (facendo – crediamo – corretta applicazione delle regole di diritto ed ermeneutiche) ancora una volta dall’orientamento della Corte di Cassazione, rilevando come “L’esistenza poi di un’oggettiva situazione di monopolio e la difficoltà in cui può incorrere il soggetto “debole” nel reperimento di elementi che dimostrino l’esistenza di una condotta abusiva da parte del monopolista, sono elementi costantemente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità quale fondamento di una consulenza tecnica di natura percipiente“. Nel caso di specie, ha poi valorizzato la situazione contrattuale complessivamente sottesa al servizio reso (si trattava di contratti di trasporto), rilevando come “allorquando una società opera in un ristretto mercato con altra società in as- senza di contratti scritti, denuncia o una situazione di asservimento nei suoi confronti ovvero di dominanza, e comunque agisce al di fuori dei necessari canoni della trasparenza del mercato, impedendo in punto di fatto agli altri operatori economici un vaglio delle reali condizioni economiche relative al rapporto“.
Il risarcimento del danno e la sua quantificazione
In punto di quantificazione del risarcimento del danno, il Tribunale ha richiamato il principio della “tariffa ipotetica”, ponendolo a base di una quantificazione secondo equità del danno da abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 1226 c.c.: “Sulla base del “costo medio” di euro 10,48/km (il costo si è detto deve tenere conto di un margine di imprevedibilità non applicabile invece a RCT) è stata determinata la tariffa chilometrica (punto 7.3) di euro 10,83/km ed il prezzo per ogni viaggio in euro 71,48 (invece dei 200 euro applicati da PM), ricalcolando tutte le fatture emesse dalla società convenuta, e si è pervenuti quindi ad un sovrapprezzo per complessivi euro 376.453,00 che costituisce quindi l’in- debito profitto derivante dall’abuso della posizione dominante. La parametrazione del danno anticoncorrenziale su una tariffa ipotetica costituita dalla media aritmetica tra il costo minimo e quello massimo aziendale applicabile per il servizio può essere integralmente recepita da questo giudice in quanto costituisce una corretta applicazione del principio equitativo previ- sto dall’articolo 1226 c.c., norma richiamata dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 3/17 “Il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile”.
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