Costituzione tardiva e deposito documenti

Costituzione tardiva e deposito documenti – Inammissibili i documenti tardivi – Inammissibilità del deposito tardivo: preclusioni processuali

Giovanni Adamo

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Costituzione tardiva e deposito documenti – Ordinanza del Tribunale di Nola, 6 giugno 2019

Si pronuncia il Tribunale di Nola con un’Ordinanza in materia di costituzione tardiva e deposito documenti. Il Tribunale si è occupato degli effetti della contumacia e della possibilità, per il convenuto contumace, di costituirsi depositando documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Il Tribunale, come vedremo, ha dichiarato inammissibili i documenti tardivi.

La disciplina applicabile – la inammissibilità del deposito tardivo: preclusioni processuali

La disciplina applicabile alla fattispecie della costituzione tardiva e deposito documenti è quella dell’art. 293 c.p.c.. A tenore di tale ultima norma, in particolare, “La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza“.

La pretesa del convenuto contumace

Il convenuto contumace, costituitosi dopo la scadenza del terzo termine assegnato dal Giudice per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., depositava, unitamente alla comparsa di risposta, una rilevantissima mole di documentazione, ritenendo che “ai sensi dell’art. 293 cpc il contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni e che la costituzione può avvenire mediante deposito della comparsa, della procura e dei documenti. Per tale motivo non può ritenersi in alcun modo tardivo il deposito della documentazione allegata alla comparsa in quanto espressamente previsto dall’art. 293 cpc. Insiste, quindi, nella proprie richieste“.

La tesi dell’attore

deposito tardivo: le preclusioni processuali

Esponeva, invece, l’attore, che “la comparsa di costituzione è stata depositata unicamente in data XXXX, ovvero due giorni prima dell’odierna udienza di ammissione prove, e quando era già scaduto qualunque termine per deposito di documentazione. In altri termini la comparsa giunge dopo il superamento dell’ultima barriera preclusiva per il deposito di documenti e, ancor prima, anche dopo il superamento dell’ultima barriera preclusiva per le deduzioni “assertive”, di cui alla memoria n.1. Conseguentemente controparte va ritenuta decaduta dal diritto di effettuare produzioni documentali, ed è inammissibile qualunque sanatoria e/o rimessione in termini, atteso, fra l’altro, che non risultano effettuate richieste di tale tenore“.

Costituzione tardiva e deposito di documenti – Il contenuto dell’Ordinanza

Inammissibili i documenti tardivi

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza, in accoglimento delle tesi dell’attore, provvedeva come segue: “la predetta tardività ha travolto inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in quanto, se è vero che l’art. 293, co. 2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti. Cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi“.

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