Contratto di licenza sulle fotografie: cos’è

Contratto di licenza sulle fotografie: come tutelare i diritti di immagine

Contratto di licenza sulle fotografie – Contratto di licenza e fotografie – La licenza sulle fotografie – I diritti di immagine e i diritti sulle immagini: come tutelarli

Di seguito verranno esaminati i punti salienti di tale controversia, evitando riferimenti diretti ai soggetti coinvolti, ma cercando di evidenziare tutti gli aspetti più utili per comprendere come si struttura un contratto di licenza sulle fotografie e quali elementi occorre valutare attentamente per garantire la regolarità dell’utilizzo dell’immagine altrui.

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L’importanza economica dei diritti di immagine

E’ assai noto quanto i diritti di immagine possano costituire una risorsa economica di grande rilevanza, specie laddove si tratti di “volti noti” o personaggi famosi. Le ragioni principali risiedono, in primo luogo, nelle potenzialità di mercato: un volto noto, magariassociato a imprese di successo, diventa un veicolo promozionale ambito da aziende e sponsor. In secondo luogo, il personaggio famoso desidera solitamente preservare il controllo sull’uso della sua immagine, evitando associazioni non autorizzate o non desiderate. In terzo luogo, l’immagine è soggetta a plurime modalità di sfruttamento: album di figurine, giochi interattivi, abbigliamento personalizzato, campagne social e televisive. I canali sono molteplici, e il valore del diritto di immagine cresce di pari passo con la diffusione mediatica.

Il contratto di licenza sulle fotografie nel caso deciso da Trib. Bologna, Ord. 16677/2024 – La vicenda

La recente Ordinanza n. 16677/2024, emessa dal Tribunale di Bologna, ha riportato sotto i riflettori il tema del contratto di licenza sulle fotografie e, in particolare, il delicato equilibrio tra gli interessi economici e la tutela della persona. Il provvedimento consente anche di fare riflessioni più generali in punto di contratto di licenza sulle fotografie e diritti di immagine.

Protagonista di questa vicenda è stata un’associazione sportiva di categoria che contestava l’uso delle immagini dei propri iscritti a fini commerciali da parte di una società leader nel mercato dei prodotti collezionabili.

In base alla ricostruzione offerta nell’ordinanza emessa dal Tribunale, l’associazione di categoria, a tutela dei propri iscritti, ha avviato un procedimento cautelare nei confronti di un’azienda leader nel settore collezionistico e affermata a livello internazionale. L’associazione chiedeva:

  • L’inibizione dall’utilizzo del nome, dello pseudonimo e dell’immagine dei professionisti sportivi rappresentati, nonché dell’uso del proprio logo.
  • Il sequestro di materiali commerciali che stavano per essere immessi sul mercato.
  • L’applicazione di una penale in caso di mancata osservanza del provvedimento cautelare.

Tale richiesta si basava sulla presunta esclusiva concessa all’associazione dai singoli atleti, formalizzata nell’atto di iscrizione. In sostanza, i professionisti dello sport, entrando a far parte dell’ente rappresentativo, avrebbero ceduto in via esclusiva i diritti sul proprio ritratto e sul proprio nome a fini di sfruttamento commerciale, garantendo all’associazione, e soltanto all’associazione, la facoltà di stipulare accordi con potenziali licenziatari.

La società collezionistica ha posto l’accento sul concetto di immagine sportiva, ossia la rappresentazione dello sportivo nell’ambito della squadra (divisa, sponsor tecnici, segni distintivi del club). Secondo tale impostazione, sarebbe la società sportiva a detenere i diritti di sfruttamento commerciale, in virtù del contratto di lavoro subordinato stipulato con l’atleta. Ne discenderebbe il potere di cedere tali diritti all’ente organizzatore del campionato, che a sua volta li trasferirebbe a soggetti terzi, come la stessa azienda di figurine.

Il Tribunale ha però ritenuto che questa visione fosse eccessivamente semplificata. Ha affermato che, sebbene il club detenga diritti relativi ai propri marchi e alla propria identità visiva, l’immagine del singolo atleta è tutelata dalla legge come espressione del diritto della personalità. Di conseguenza, l’associazione di categoria, se legittimamente investita di tale potere, può agire per la difesa degli atleti, anche quando si tratta di immagini in cui appaiono con la divisa del club.

Il contratto di licenza sulle fotografie: caratteristiche e aspetti chiave

La vicenda appena narrata consente di formulare alcune riflessioni in materi di contratto di licenza sulle fotografie, che è lo strumento giuridico con cui il titolare di un’immagine (o chi agisce in nome e per conto suo) autorizza terzi a utilizzare il proprio ritratto (sul punto vedi anche QUESTO ARTICOLO). Tale autorizzazione può presentare:

  1. Corrispettivo: l’importo da corrispondere al titolare (o a chi lo rappresenta). Può trattarsi di un compenso fisso, di royalties sul venduto o di una percentuale del fatturato generato.
  2. Durata: limite temporale oltre il quale la licenza non produce più effetti.
  3. Finalità d’uso: ambito in cui l’immagine può essere sfruttata (ad esempio, per scopi editoriali, pubblicitari, di merchandising, in ambito digitale o televisivo).
  4. Ambito territoriale: definisce se la licenza ha effetti su scala nazionale, europea, mondiale o altro.
  5. Clausole di salvaguardia: meccanismi di tutela per entrambe le parti, spesso incentrati su penali o manleve in caso di controversie con terzi.

La questione principale sollevata dal caso in esame verteva sulla titolarità effettiva di questi diritti e sulla legittimazione a concederli in licenza. Secondo l’associazione, l’atto di iscrizione dei singoli professionisti era sufficiente per attribuirle l’esclusiva. Dall’altro lato, l’azienda respingeva questa tesi, sostenendo di aver ricevuto medesimi diritti da un altro ente, responsabile dell’organizzazione del campionato sportivo e della promozione commerciale correlata.

Contratto di licenza e fotografie – La licenza di utilizzo delle fotografie ed il nodo della cessione “collettiva” dei diritti di immagine nell’Ordinanza del Tribunale di Bologna

La cessione collettiva (ed effettivamente nel procedimento citato si discuteva proprio di cessione collettiva dei diritti di immagine), per sua natura, presenta alcune peculiarità nell’ambito della licenza di utilizzo sulle fotografie: in primo luogo, l’ingresso in un ente rappresentativo comporta anche l’adesione a uno statuto che, tra le altre cose, nel caso di specie, disciplinava la gestione dei diritti di immagine; in secondo luogo, la cessione collettiva dei diritti di immagine costituiva, nel caso analizzato dal Tribunale, la principale voce di entrata per l’associazione, che investe tali risorse in servizi per gli iscritti (tutela legale, assistenza nei contratti di lavoro, formazione, etc.; In terzo luogo, l’Associazione aveva piena rappresentanza degli iscritti: l’ente stipulava infatti contratti con aziende esterne allo scopo di “monetizzare” questi diritti, ripartendo poi i proventi tra gli atleti o reinvestendoli in progetti a loro vantaggio.

Ed in effetti, un passaggio chiave del provvedimento giudiziario riguardava proprio la clausola statutaria dell’associazione, secondo cui l’iscritto cederebbe i propri diritti di immagine allo scopo di finanziare l’ente. La società collezionistica ne aveva contestato la validità, sostenendo che la cessione fosse priva di un giusto corrispettivo. Il Giudice, tuttavia, ha ritenuto lecita la finalità dell’associazione, che fornisce ai propri membri numerosi servizi professionali (da considerarsi come contropartita della cessione dei diritti di immagine).

Il Tribunale ha inoltre specificato che nemmeno nel caso di sproporzione tra quanto ceduto dal singolo atleta e quanto ottenuto dall’associazione si realizzerebbe un’ipotesi di nullità automatica, ma semmai una potenziale controversia sullo squilibrio del rapporto, attivabile solo dai soggetti interessati che ritengano di aver subito un pregiudizio patrimoniale.

Implicazioni pratiche per la gestione dei contratti di licenza

Da questa vicenda giudiziaria si possono trarre alcune linee guida utili per chiunque si occupi di contratto di licenza sulle fotografie:

  1. Verificare la titolarità del diritto: prima di firmare un accordo, è fondamentale capire chi detenga effettivamente i diritti di immagine e se esiste un ente di rappresentanza che agisce per conto del professionista.
  2. Analizzare gli statuti associativi: se ci si interfaccia con un’associazione di categoria, occorre leggere con attenzione le clausole che disciplinano la cessione dei diritti, così da evitare di ritrovarsi in un contenzioso sul mancato corrispettivo o sulla validità della cessione.
  3. Definire con precisione l’oggetto del contratto: il testo deve indicare quali immagini possono essere utilizzate, per quale durata e in quali territori.
  4. Stabilire un giusto compenso: l’equilibrio economico tra le parti è fondamentale per prevenire contestazioni di nullità o di eccessivo squilibrio.
  5. Integrare clausole di manleva: per proteggere il licenziatario da eventuali rivendicazioni di terzi, si suggerisce di inserire clausole che obblighino il licenziante a rispondere in caso di cause legali su diritti già ceduti.

Contratto di Licenza di utilizzo sulle fotografie – Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da oltre venti anni di diritto d’autore, contratto di licenza sulle fotografie e gestione dei diritti di immagine, e forniamo quotidianamente assistenza e consulenza in materia ad imprese dei più svariati comparti ed anche a semplici cittadini. Abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti in materia di diritto d’autore, tra i quali, fra l’altro:

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