Conto corrente bancario e Consulenza Tecnica

Conto corrente bancario e Consulenza Tecnica

Conto corrente bancario e consulenza tecnica – Valenza probatoria della Consulenza Tecnica d’ufficio – Prova del credito – Il Tribunale di Roma, con una Sentenza del 29 agosto 2020, si è pronunciato sulla valenza probatoria della CTU nell’ambito del rapporto di conto corrente bancario.

Giovanni Adamo

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La CTU non è sufficiente a fondare un credito restitutorio del correntista

La problematica affrontata era relativa alla possibilità di riconoscere il credito restitutorio del correntista che la CTU avesse accertato nell’ambito delle operazioni peritali.

Conto corrente bancario e consulenza tecnica – La vicenda

La Soc. x proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo attraverso il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 117.793,03, oltre interessi e spese, quale sommatoria dello scoperto sul conto corrente.

La Banca, dal canto suo, produceva i contratti e gli estratti di conto corrente.

Tutte le condizioni contrattuali, nonché gli scalari di conto corrente, venivano valutati dal CTU il quale, da un lato, riteneva le suddette condizioni contrattuali conformi alla normativa di riferimento e, dall’altro, ricostruendo i rapporti di dare e avere intercorsi tra le parti, applicava la regola del c.d. “saldo 0” riscontrando un credito a favore della Soc. x.

La Soc. x richiedeva pertanto il pagamento del credito risultante dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Le statuizioni del Tribunale

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda della Soc. x, analizzando il rapporto tra conto corrente bancario e consulenza tecnica, in ragione della ritenuta mancata allegazione documentale idonea a provare l’effettiva esistenza del credito.

La valenza probatoria della Consulenza Tecnica d’Ufficio non vale a sollevare la parte dai propri oneri probatori

Secondo il Tribunale “l’attrice in senso riconvenzionale infatti, essendo onerata ai sensi dell’articolo 2697 c.c. della prova positiva dei fatti allegati a sostegno della domanda, non può giovarsi ai fini restitutori della contabilizzazione dei rapporti di dare avere tra le parti fondati sul cosiddetto “saldo a 0”, ma rimane onerata della produzione documentale dell’integrale documentazione contabile funzionale alla dimostrazione che all’esito dei complessivi rapporti di dare avere tra le parti la stessa detiene effettivamente un credito restitutorio nei confronti della banca”.

Il Giudice proseguiva, poi, affermando che “il “saldo a 0” difatti è un’operazione contabile fittizia che esclude da ogni eventuale credito vantato dalla banca ogni movimento contabile di cui la banca non riesca a dare la prova antecedentemente ad una data”, e che, conseguentemente, “può anche dar luogo a dei cosiddetti “falsi positivi”, risultati matematici che evidenziano l’insussistenza di debiti a favore della banca”.

Il Tribunale, pertanto, non considerava raggiunta la prova del credito restitutorio a favore della Società correntista, e ne rigettava la domanda.

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