Concorrenza sleale tra professionisti: si applica l’art. 2598 c.c.
Concorrenza sleale tra professionisti – tra professionisti c’è concorrenza sleale – L’ Art 2598 cc si applica ai professionisti – Professionisti responsabili di slealtà concorrenziale
Concorrenza sleale tra professionisti: c’è concorrenza sleale – la disciplina applicabile
Sentenza sulla concorrenza sleale tra professionisti: secondo la Corte d’Appello di Milano si applica anche ai professionisti la disciplina di cui all’art. 2598 c.c..
Con una Sentenza sulla concorrenza sleale del 3 dicembre 2019 la Corte d’Appello di Milano ha valutato un caso di sottrazione di clientela tra Studi di Avvocati, ripercorrendo e specificando l’orientamento già recentemente espresso dalla giurisprudenza comunitaria, per il quale possono essere anche i professionisti responsabili di concorrenza sleale.
L’evoluzione giurisprudenziale
E’ opportuno ripercorrere brevemente l’evoluzione giurisprudenziale sulla materia, per potere meglio valutare questa sentenza sulla concorrenza sleale tra professionisti.
2005: la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 560 del 2005, esclude i professionisti dall’ambito di operatività dell’art. 2598 c.c.;
ma già nel 1999 la Corte di Giustizia aveva ritenuto che non ci si dovesse affermare, ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di concorrenza sleale, ad una nozione solo “formale” di “impresa”, ma dovesse aversi riguardo all’esistenza di un’organizzazione economica, a prescindere dalla sua qualificazione;
2016: con la Sentenza n. 9041/2016, la Corte di Cassazione afferma che “nella giurisprudenza europea e nazionale la nozione di impresa, nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza, comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento. Si tratta quindi… di una nozione più economica che giuridica nel senso che la sua essenziale connotazione risiede nell’esercizio organizzato e durevole di un’attività economica sul mercato, a prescindere dal modo in cui i singoli ordinamenti nazionali definiscono l’ente o la persona fisica alla quale la suddetta attività economica fa capo“.
2019: con la Sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Milano specifica i principi suindicati in materia:
Anche i professionisti responsabili di slealtà concorrenziale – L’ art 2598 cc si applica ai professionisti
statuendo come “Il patrimonio di conoscenze tecniche di uno Studio professionale di dimensioni non modeste, capace di seguire pratiche relative a un numero elevato e a una quantità composita di clienti (di varia dimensione e struttura, non tanto e solamente singole persone fisiche, quanto piuttosto persone giuridiche, società di capitali in particolare, aventi la propria sede in Paesi esteri) costituisce un bene giuridico immateriale, suscettibile di ricevere tutela in rapporto alle dinamiche concorrenziali che possono insorgere tra soggetti in grado di offrire i medesimi servizi per un bacino di utenza potenzialmente comune. Risulta pertanto corretta la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto applicabile allo Studio AG la disciplina della slealtà concorrenziale, seppure con le peculiarità di cui si dirà oltre in relazione alla natura dell’attività svolta“.
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