Concorrenza Sleale Sviamento Clientela – Danno da sviamento clientela – Diffida sviamento clientela – Sentenze sviamento clientela
La concorrenza sleale dei competitor è certamente uno dei problemi più rilevanti per l’impresa. Il concorrente sleale (ad esempio il concorrente che “copia”, cioè che imita i prodotti o l’attività di un altro competitor) ottiene sul mercato un vantaggio competitivo, perché non sostiene i costi di ricerca e sviluppo per i prodotti o per le attività che copia.
Cos’è lo sviamento della clientela
Tecnicamente lo sviamento della clientela è il “dirottamento” della clientela stessa dal “bacino” dei clienti dell’impresa “corretta” a quello del concorrente sleale, il quale sfrutta così il
Concorrenza sleale sviamento clientela un danno enorme per l’impresa
E così la concorrenza sleale diviene una fonte di danno incalcolabile per l’impresa che operi nel modo corretto, perchè determina uno sviamento della clientela, la quale, cadendo nel “tranello” dell’imitazione, o comunque dell’impiego di mezzi scorretti, si rivolge al concorrente sleale.
Come prevenire lo sviamento della clientela
Evitare, o prevenire, lo sviamento della clientela non è semplice, poiché solo in parte ciò dipende dall’imprenditore, che può soltanto monitorare nel modo più attento possibile l’attività dei competitors, attivando tutti i propri canali commerciali e distributivi per tenere costantemente sotto attenzione il proprio bacino d’utenza ed i propri canali di distribuzioni (agenti, GDO, etc.).
Quali prove servono per contestare la concorrenza sleale
Gli elementi da offrire al Giudice per contestare la concorrenza sleale variano da caso a caso o, meglio, variano a seconda della tipologia di concorrenza sleale da contestare.
Ad esempio, per lo sviamento della clientela che dipenda da imitazione servile o da una contraffazione del marchio, occorrerà raccogliere le prove dell’imitazione o della contraffazione, oltre ovviamente a tutti gli elementi comprovanti la titolarità del proprio marchio o del proprio prodotto. Per lo sviamento di clientela generato da una diffamazione o da una denigrazione, invece, occorrerà raccogliere le prove di tale attività (ad esempio l’intervista diffamatoria rilasciata dal concorrente sleale).
Come si quantifica il danno da sviamento di clientela
La Legge fornisce alcuni criteri per la quantificazione del danno da sviamento di clientela, in particolare nel caso in cui la concorrenza sleale avvenga nel settore della proprietà industriale (e dunque nel caso di violazione del marchio o di violazione del brevetto ). Per tutti gli altri casi è stata la giurisprudenza ad elaborare via via diversi criteri di quantificazione. Possiamo comunque sintetizzarli così:
- la restituzione degli utili realizzati dal concorrente sleale;
- in ogni caso, tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta del comportamento slealmente concorrenziale.
Come difendersi quando lo sviamento di clientela è accertato
Due possibili forme di tutela: inibitoria d’urgenza, oppure risarcimento del danno
L’imprenditore che subisce o ha subìto atti di concorrenza sleale ha due diverse possibilità di tutela dalla concorrenza sleale:
- se l’attività di concorrenza sleale è ancora in corso di svolgimento, potrà richiedere che al concorrente sleale venga vietata in via d’urgenza la prosecuzione dell’attività;
- se l’attività è cessata, ma ha comunque prodotto danni, potrà richiedere il risarcimento del danno, da quantificarsi con le modalità meglio descritte sopra.
Concorrenza sleale sviamento clientela: un caso reale al quale abbiamo lavorato
Il Sig. X veniva assunto dalla Soc. Y per l’espletamento di incarichi caratterizzati da elevata specializzazione, per i quali riceveva apposita formazione.
Contestualmente, veniva sottoscritto dalle parti un patto mediante il quale si stabiliva l’obbligo per il Sig. X di “non prestare attività direttamente o indirettamente ed in qualsiasi forma e figura (..), in favore di soggetti (..), che svolgono attività di commercio e lavorazione di materiali …. (..)”, e di notificare mediante lettera raccomandata alla Soc. Y il nome della Società per la quale svolgerà la propria attività, nel periodo di vigenza del patto.
Il patto prevedeva, inoltre, che in caso di violazione del divieto di concorrenza di cui sopra, il Sig. X avrebbe dovuto corrispondere una penale pari ad alcune decine di migliaia di euro, nonché Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione.
Il Sig. X rassegnava le proprie dimissioni.
Successivamente, la Soc. Y scopriva che il Sig. X era stato assunto presso una Società concorrente, e che poneva in essere comportamenti idonei ad arrecare danno alla Soc. X.
Le statuizioni del Tribunale – Concorrenza Sleale Sviamento Clientela
Secondo il Tribunale, i comportamenti posti in essere dal Sig. X, non solo costituiscono violazione del patto di non concorrenza concluso tra le parti, ma “risulta sufficiente provato che X si è avvalso delle conoscenze acquisite durante il precedente impiego lavorativo presso Y, con il chiaro fine di sottrarre la clientela del precedente datore di lavoro. Inoltre, egli ha violato l’art. 2598 c.c., adottando una condotta contraria alla correttezza professionale ponendo in essere comportamenti caratterizzati dalla slealtà dei mezzi utilizzati e cagionando danni ad Y”.
Concorrenza sleale sviamento clientela – Le Sentenze di Studio Legale Adamo
Abbiamo un ventennio di esperienza nel campo della tutela del marchio e contraffazione, e della concorrenza sleale, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti di accoglimento (a tutela dei diritti dei clienti lesi dalla contraffazione) o anche di rigetto delle pretese avversarie, quando illegittime.
Sentenze sviamento clientela:
Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e abbiamo assistito molte imprese appartenenti ai più svariati comparti, ottenendo numerosi provvedimenti di accoglimento. Di seguito alcuni dei più recenti:
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021: vietato d’urgenza l’impiego abusivo di un marchio d’impresa insieme ad altro materiale protetto da privativa d’autore;
- Trib. Ancona, 24 marzo 2020: ordinata ad un ex franchisee la cessazione dell’uso non autorizzato del marchio dell’ex franchisor;
- Trib. Genova, 7 settembre 2018: inibito l’uso abusivo di un marchio altrui come “parola chiave” su Google Adwords;
- Trib. Napoli, 3 maggio 2018: inibito d’urgenza l’utilizzo commerciale abusivo, anche su internet, del marchio d’impresa della ricorrente;
- Trib. Firenze, 3 gennaio 2018: ordine di cessazione urgente dell’uso non autorizzato di un marchio.
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