Concorrenza sleale su Linkedin – Denigrazione del prodotto del concorrente – La pubblicità comparativa denigratoria – Trib. Napoli, Ord. 20 maggio 2024

Un team dello Studio, costituito da Giovanni Adamo, Michela Fusco Barbara Grazzini e Salvatore Dibenedetto, ha ottenuto un importante provvedimento avanti il Tribunale di Napoli in materia di concorrenza sleale su Linkedin, denigrazione del prodotto del concorrente e pubblicità comparativa denigratoria

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Concorrenza sleale su Linkedin – la vicenda

La vicenda aveva ad oggetto la pubblicazione, ad opera di un collaboratore dell’Impresa X, sulla propria pagina personale Linkedin, di una serie di post che raffiguravano, insieme, i prodotti dell’Impresa X e dell’Impresa Y, tra loro concorrenti nel settore dell’impiantistica industriale. In particolare i prodotti dell’Impresa Y venivano raffigurati all’atto della loro sostituzione presso le imprese-clienti con prodotti nuovi dell’impresa X. Il tutto veniva accompagnato da diciture chiaramente elogiative nei confronti dei prodotti dell’impresa X, indicati come più moderni, più evoluti e capaci di consumare meno energia rispetto a quelli dell’impresa Y.

Conseguentemente, l’impresa Y ricorreva al Tribunale di Napoli nei confronti sia del collaboratore che dell’impresa X, richiedendo l’accertamento, nei fatti sopra esposti, degli estremi della concorrenza sleale per denigrazione del prodotto del concorrente ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c., e della pubblicità comparativa denigratoria ai sensi del D. Lgs. n. 145 del 2007.

Richiedeva, l’impresa Y, l’inibitoria cautelare a carico di entrambi i soggetti alla ulteriore pubblicazione di immagini lesive quali quelle contestate, la pubblicazione del provvedimento e la previsione di una sanzione a presidio di eventuali episodi di reiterazione delle condotte in esame. Nelle more del giudizio il ***** rimuoveva le pubblicazioni contestate. Richiedeva pertanto il rigetto delle domande avanzate dall’Impresa Y, che, per converso, insisteva.

La denigrazione del prodotto del concorrente – Le valutazioni del Tribunale

Illecita la comparazione screditante tra prodotti

Il Tribunale ha compiuto una delibazione approfondita della fattispecie sottoposta alla Sua attenzione, affermando che dall’esame delle foto dei post depositati da parte ricorrente, in particolare foto nn. 4 e 5 della produzione del ricorrente, emerge che sul profilo Linkedin del ****** venivano postate fotografie raffiguranti sostituzioni, presso i relativi clienti, di apparecchiature recanti ben visibile il marchio/la denominazione YYYYY con apparecchiature recanti in modo altrettanto ben visibile il marchio/la denominazione XXXXX.

Tali fotografie erano accompagnate da didascalie volte a denigrare i prodotti YYYYY… Sotto il profilo della concorrenza sleale la costante giurisprudenza ha ritenuto illecita la comparazione screditante tra prodotti o servizi diretta ad evidenziare i difetti o gli svantaggi dell’attività o dei prodotti dell’impresa concorrente, in quanto ciò assume il significato di un’illecita denigrazione dell’altrui impresa“.

La pubblicità comparativa denigratoria

Secondo il Tribunale risultano integrati anche gli estremi della pubblicità comparativa denigratoria (sul punto vedi anche QUESTO ARTICOLO). Afferma infatti il Tribunale che “Con i post oggetto di causa, il *****, legato alla XXXXX da un rapporto di consulenza ed al fine di avvantaggiare la XXXXX, poneva a confronto le immagini del macchinario XXXXX e del macchinario YYYYY evidenziando i vantaggi dell’apparecchio XXXXX ed inducendo, in tal modo, il consumatore medio, che certo non può essere un esperto in materia di consumi e risparmio energetico di tali macchinari, a credere che l’apparecchio XXXXX, contrariamente a quello YYYYY che, appunto, veniva sostituito, sia migliore dal punto di vista tecnologico, tanto da garantire consumi inferiori“.

Si tratta quindi di vera e propria denigrazione e di concorrenza sleale su Linkedin

Prosegue, poi, il Tribunale, affermando che “Costituisce condotta lato sensu denigratoria l’inserimento su Linkedin di post contenenti le foto dei due apparecchi messi a confronto, valutate unitamente alle didascalie sopra riportate, i quali non hanno un contenuto neutro e diretto solo a stimolare la concorrenza tra imprese, ma lo scopo di evidenziare i vantaggi degli apparecchi XXXXX rispetto a quelli della concorrenza, che risultano, in tal modo, screditati“.

Cessazione della condotta e pericolo di reiterazione

Il Tribunale, nonostante il ***** avesse rimosso, una volta ricevuta la notificazione del ricorso cautelare, le pubblicazioni per cui è causa, ha ritenuto comunque sussistente il pericolo di reiterazione della concorrenza sleale su Linkedin. Ha valutato, infatti, che “la cessazione delle condotte denunciate come illecite ex art. 2598 c.c. non determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di inibitoria, né il venir meno dell’interesse ad agire della parte ricorrente, potendo le condotte denunziate come illeciti anticoncorrenziali essere reiterate dalla parte convenuta“.

Concorrenza sleale su Linkedin e denigrazione del prodotto del concorrente – Il Provvedimento

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto il Tribunale così statuiva: 

Visti gli artt. 669 bis e ss., 700 c.p.c., in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, così provvede:

a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda del ricorrente diretta alla rimozione dei post oggetto di causa;

b) inibisce a ****** di pubblicare, per il futuro, post di analogo contenuto a quelli oggetto di causa;

c) rigetta ogni altra domanda;

d) condanna i resistenti, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 362,60 per esborsi, euro 2.260,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, già operata la compensazione

Pubblicità comparativa denigratoria – Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da oltre un ventennio di casi di concorrenza sleale e di rapporti tra imprese (guarda i nostri SERVIZI), ed abbiamo trattato numerosissime ipotesi di concorrenza, svolgendo attività di assistenza e difesa a favore di imprese vittime dell’altrui slealtà concorrenziale, ovvero, viceversa, di imprese ingiustamente accusate di porre in essere atti di concorrenza sleale vietati dalla Legge. 

I casi di concorrenza sleale trattati

Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:

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