Concorrenza sleale su Facebook

Concorrenza sleale su Facebook – Diretta Facebook e concorrenza sleale: denigrare il concorrente su Facebook – Trib. Matera, 25 luglio 2024

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Concorrenza sleale su Facebook

Un team dello Studio, costituito da Michela Fusco, Benedetta Salvatore e Giovanni Adamo, ha ottenuto in data 25 luglio 2024 avanti il Tribunale di Matera un interessante Ordinanza cautelare in materia di concorrenza sleale su Facebook e, più in generale, sul rapporto tra Facebook e concorrenza sleale e su cosa comporti denigrare il concorrente su Facebook.

Diretta Facebook e concorrenza sleale – La vicenda

L’impresa XXXX, gerente di impianti sportivi, adiva il Tribunale di Matera in via cautelare domandando la rimozione e l’inibitoria alla ulteriore diffusione di un’intervista, pubblicata in forma di “diretta Facebook” sulla pagina Facebook dell’impresa concorrente YYYY, nel corso della quale quest’ultima, in relazione all’impresa XXXX, utilizzava termini come:

-“autori di un’operazione piratesca” e di un “gioco delle tre carte“;

-autori di un’operazione “di frode se non di truffa“.

Nella “diretta Facebook” venivano anche “taggati” numerosi soggetti istituzionali, pubblici e diversi organi di stampa

XXXX ricorreva pertanto ai sensi dell’art. 700 cpc domandando di disporre l’immediata rimozione di tutti i contenuti audio-visivi in questione dalla pagina Facebook e da ogni altra piattaforma in uso ad YYYY, con inibizione all’ulteriore pubblicazione dei relativi files, condanna del resistente al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, oltre che alla rifusione delle spese del giudizio cautelare, e pubblicazione dell’emananda ordinanza sulla medesima pagina Facebook, unitamente ai “tag” già adoperati in sede di pubblicazione del video.

Denigrare il concorrente su Facebook – Le valutazioni del Tribunale

Facebook e concorrenza sleale: rimuovere il video non fa affatto cessare la materia del contendere

Il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto che la rimozione del video (già avvenuta, al momento della discussione in udienza) dalla propria pagina Facebook da parte di YYYY non facesse affatto cessare il contenzioso. Per il Tribunale, infatti, “va rilevato come non possa accedersi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, come pure richiesto da parte resistente, atteso che siffatta pronuncia presupporrebbe il pieno ed integrale soddisfacimento dell’interesse sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria; interesse che, alla luce del tenore delle richieste avanzate in ricorso e, principalmente, dalla domanda di inibizione alla futura (ri)pubblicazione e, comunque, alla reiterazione della condotta asseritamente denigratoria, non può dirsi adeguatamente tutelato per effetto della mera rimozione della video-intervista“.

Concorrenza sleale su Facebook: “le espressioni usate sono sicuramente denigratorie

Altrettanto circostanziati i rilievi compiuti dal Tribunale in merito alla portata lesiva e slealmente concorrenziale delle espressioni usate: per il Tribunale esse sono “incontrovertibilmente denigratorie perché screditanti e lesive della reputazione commerciale della ricorrente. Quest’ultima, invero, viene ivi definita come truffatrice, autrice di un’operazione “piratesca” volta ad ingannare ed a sviare la clientela, accusata di effettuare il “gioco delle tre carte” attraverso un’attività di “frode se non addirittura di truffa”, anche facendo “una cresta di 15 euro” ed offrendo agli utenti dei servizi sostanzialmente scadenti“.

Dichiarazioni, queste, che per il Tribunale “si appalesano trasmodanti il limite generale della continenza in tema di esercizio del diritto alla libertà di pensiero, così integrando il requisito del carattere denigratorio di cui all’art. 2598, n. 2) c.c., come ribadito in materia dalla costante giurisprudenza di legittimità”.

La volontà di denigrare il concorrente su Facebook:

Ritiene il Tribunale che le espressioni usate abbiano “tenore obiettivamente e gratuitamente lesivo della immagine e reputazione commerciale della ricorrente, anche alla luce delle modalità capziose e surrettizie di acquisizione delle stesse, così traducendosi nella gratuita attribuzione alla concorrente di sole qualità negative, con l’evidente obiettivo di screditarla agli occhi della attuale e potenziale clientela“.

Concorrenza sleale su Facebook – La necessità di provvedere con urgenza

Il Tribunale ha ritenuto sussistere anche il requisito dell’urgenza della necessità di provvedere alla tutela dell’impresa XXXX. Ed infatti, sul punto ha statuito che “il rischio di pregiudizio imminente, non adeguatamente riparabile nei prevedibili tempi di svolgimento di un giudizio ordinario, risieda, da un lato, nella percepibile gravità delle notizie e delle valutazioni negative ed offensive rivolte all’attività di XXXX, e, dall’altro nelle modalità particolarmente diffusive, e perciò dalla notevolissima potenzialità lesiva, di divulgazione dei medesimi attraverso la piattaforma Facebook, di per sé idonea a moltiplicare esponenzialmente ed in maniera scarsamente controllabile la trasmissione dell’intervista, rispetto alla quale la cessazione della condotta illecita conseguente alla rimozione dei post non può assumere valenza di esclusione della persistenza del pericolo“. 

Il comando giudiziale

Tanto premesso, il Tribunale così provvedeva:

“ordina a YYYY l’immediata rimozione dalla propria pagina Facebook, profilo Linkedin, nonché da ogni ulteriori piattaforma o portale allo stesso in uso, con divieto di ulteriore pubblicazione, delle immagini e dei contenuti video ed audio, nonché dei post specificati nella parte motiva e di ogni altra immagine e contenuto di analogo tenore”.

Facebook e concorrenza sleale – Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da oltre un ventennio di casi di concorrenza sleale e di rapporti tra imprese (guarda i nostri SERVIZI), ed abbiamo trattato numerosissime ipotesi di concorrenza, svolgendo attività di assistenza e difesa a favore di imprese vittime dell’altrui slealtà concorrenziale, ovvero, viceversa, di imprese ingiustamente accusate di porre in essere atti di concorrenza sleale vietati dalla Legge. 

I casi di concorrenza sleale trattati

Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:

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