Concorrenza sleale e marchio debole

Concorrenza sleale e marchio debole – La tutela del marchio debole: cos’è il marchio debole – Marchio legato al prodotto – Proteggere il marchio debole: la tutela

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Concorrenza sleale e marchio debole

Un team dello Studio, costituito da Michela Fusco, Giovanni Adamo e Benedetta Salvatore, ha ottenuto, avanti il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in materia di Imprese, un importante provvedimento di rigetto di una richiesta cautelare ex art. 700 cpc in punto di concorrenza sleale e marchio debole.

La tutela del marchio debole – La vicenda

La vicenda sottoposta al Tribunale di Potenza riguardava lo svolgimento, da parte della ricorrente “XXXX AAAA”, nel territorio della Lucania, dell’attività di promozione della cultura dello sport tra i ragazzi, tramite l’offerta di soggiorni estivi scolastici e campi scuola di natura sportiva e culturale, anche mediante progetti di formazione concordati ad hoc con gli istituti scolastici di tutto il territorio nazionale. Il tutto tramite, in particolare, l’organizzazione di viaggi d’istruzione e la promozione di attività sportive come la vela, il canottaggio, il nuoto, il wind-surf e altre attività sportive; la ricorrente XXXX AAAA rappresentava di aver conseguito, nel corso degli anni, riconoscimenti e autorizzazioni da parte di enti sportivi e amministrativi, costituenti sintomo di credibilità ed affidabilità nel delineato mercato di riferimento (quello scolastico di ragazzi soprattutto minorenni). Riferiva, ancora, la ricorrente, di aver appreso che, un proprio ex dipendente aveva costituiva una società denominandola “XXXX BBBB srl, avente ad oggetto la medesima attività di organizzazione e gestione di centri e campi scuola per la formazione sportiva. Riferiva, ancora, la ricorrente, che detta società si proponeva ai medesimi Istituti scolastici con i quali lavorava la ricorrente – conosciuti tramite XXXX AAAA – spendendo accreditamenti, requisiti e pregi posseduti solo da quest’ultimo e presentandosi come realtà imprenditoriale di consolidata esperienza, in modo da creare confusione sull’identità dei due soggetti giuridici, inducendo gli Istituti scolastici contattati a credere che l’offerta provenisse dal XXXX AAAA.

La ricorrente XXXX AAAA domandava, pertanto, che alla resistente XXXX BBBB fosse inibito ex art. 700 cpc, in via d’urgenza,l’utilizzo del segno distintivo e del corrispondente marchio a fini commerciali e/o pubblicitari, anche su internet, nonché l’inibitoria al compimento di ogni ulteriore atto di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole in danno del ricorrente.

Concorrenza sleale e marchio debole: cos’è il marchio debole

Cos’è il marchio debole? Ci eravamo già occupati di marchio debole nel 2021 in QUESTO ARTICOLO. Oggi vale la pena di approfondire ulteriormente il tema analizzando anche quanto statuito, in materia di concorrenza sleale e marchio debole, da questa interessante Ordinanza. Il marchio debole è, in sostanza, il marchio legato al prodotto che contraddistingue, che ne richiama l’essenza.

Cos’è il marchio debole

L’Ordinanza, richiamando correttamente la giurisprudenza della Cassazione, rileva che “i “cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, pertanto, può essere valido, benché “debole”, in base al fatto dell’esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, la quale deve, invece, essere presente in un grado maggiore, per le qualità intrinseche del segno, nei marchi cosiddetto “forti”, i quali, all’interno della categoria dei marchi validi, si pongono nel punto opposto a quello dei marchi deboli e godono del massimo grado di protezione. Da tali premesse consegue che sussiste la contraffazione di un marchio “forte” quando si ripeta in un segno concorrente, in qualunque modo, la sua tipica ed individualizzante capacità distintiva ed il suo caratteristico messaggio, mentre ad evitare la contraffazione del marchio “debole”, il cui messaggio è intrinsecamente poco individualizzante, sono sufficienti differenziazioni anche lievi (ex plurimis, Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; e, tra le successive, Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906; 16 aprile 2008, n. 10071; 25 settembre 1998, n. 9617)” (Cass., 17-05-2016, n. 10078)”.

Tutela del marchio debole – Le valutazioni del Tribunale

Secondo il Tribunale di Potenza “l’analisi comparativa dei segni distintivi della ricorrente e della resistente – condotta secondo i crismi, supra evidenziati, della globalità e sinteticità, avuto riguardo alle somiglianze visive, concettuali, fonetiche tra i segni, in considerazione, in particolare, dei loro dati distintivi e dominanti (Corte giust. CE 12.6.2007, C-334/05; Cass. Civ. 15840/15) e senza omettere l’esame relativo alla natura “forte” o “debole” del marchio esaminato (Cass. Civ., n. 6193/2008) – ha veicolato l’emersione, con riferimento all’elemento figurativo, di numerosi elementi di differenziazione: XXXX AAAA, infatti, adotta una forma triangolare, con perimetro di colore blu, suddivisa in tre sezioni da tre linee blu con interno di coloro verde acqua, bianco, azzurro, all’interno del triangolo ove sono presenti una barca a vela e una tartaruga, e si connota per la presenza di un testo di colore azzurro i cui caratteri stilizzati ricordano lo stile di scrittura greco; XXXX BBBB, invece, adopera un disegno grafico consistente in due barche a vela e due onde stilizzate, di colore blu scuro e celeste, con l’indicazione nominativa connotata dai colori blu, azzurro e arancione.

Il marchio si limita all’indicazione di  una località geografica

Quanto all’elemento nominativo, posto che la denominazione “XXXX”, conformemente ai principi poc’anzi espressi, può ritenersi concretante un marchio cd debole [“che si limita all’indicazione di una località geografica, senza che l’attività dell’imprenditore o il frutto del suo ingegno nella creazione del prodotto possano aggiungere elementi chiaramente distintivi ed individualizzanti e senza che la fantasia possa sopperire a detta carenza (cfr. Tribunale di Ancona, Sezione Impresa, 21 marzo 2022, n. 376), poiché fa impiego di lemmi di comune diffusione, identificativi della tipologia di attività svolta e del relativo contesto territoriale senza in alcun modo offrire un connotato individualizzante o caratterizzante (Cass. 6557/1986; Cass. 8691/1991), l’intervenuta modifica in chiave integrativa del marchio della resistente (XXXX BBBB) può dirsi idoneo a evitare il paventato rischio confusorio, reso dunque non più attuale.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso proposto da XXXX AAAA.

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