Concorrenza sleale e inadempimento contrattuale

Concorrenza sleale e inadempimento contrattuale – Concorrenza sleale e contratto pubblicitario – Illecito copiare la campagna pubblicitaria

Giovanni Adamo

Si pronuncia Il Tribunale di Bologna con una Sentenza del 25 marzo 2016, in materia di rapporto tra inadempimento contrattuale e concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c.. Il Tribunale, in particolare, nel valutare il rapporto tra concorrenza sleale e contratto pubblicitario, ha esaminato se fosse o meno illecito copiare la campagna pubblicitaria.

Concorrenza sleale e contratto pubblicitario – La vicenda

La vicenda vede protagonista (e parte attrice del giudizio) un’impresa operante nel settore dell’abbigliamento ready-to-wear e degli accessori nonchè titolare di un marchio noto e importante nel settore della moda, che conveniva in giudizio una società specializzata in servizi fotografici anche di alta moda, imputandole di “aver fornito un servizio fotografico sostanzialmente identico a quello realizzato per altra società concorrente” (cliente della società convenuta). Sulla scorta di ciò, si è opposta al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna per il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo del compenso di complessivi € 135.000,00 per la realizzazione del servizio fotografico a New York.

Campagne pubblicitarie uguali

Le condotte illecite lamentate dalla società attrice erano quelle di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c., e grave inadempimento contrattuale: infatti, l’azienda convenuta ha eseguito sì le proprie prestazioni ma in modo lesivo dell’interesse negoziale e non miranti a far conseguire al prodotto e, attraverso questo, al marchio, caratteri di distinguibilità, individualità ed unicità.

Concorrenza sleale e inadempimento contrattuale: Illecito copiare la campagna pubblicitaria di un concorrente: il pubblicitario è inadempiente

Dello stesso avviso il Tribunale di Bologna, che ritiene coesistano concorrenza sleale e inadempimento contrattuale: la quasi identità delle due campagne pubblicitarie in oggetto, ha integrato, secondo il Tribunale, una condotta lesiva sul piano della concorrenza, infatti le fotografie in questione “presentano una somiglianza tale da produrre un effetto confusorio, e da affievolire apprezzabilmente la associabilità univoca fra la pubblicità ed il prodotto/marchio di ciascuna delle due imprese attraverso la portata suggestiva veicolata dalle immagini“. Nonostante la presenza di differenze tra i due servizi fotografici (i marchi, lo sfondo sul quale sono ritratte le modelle), l’identità della immagine, l’assenza di elementi significativi, lo stesso numero di modelle, la medesima posa, risultano tutti elementi atti a confondere o quantomeno a collegare i due prodotti, e che potrebbero ingenerare confusione nei consumatori nonchè il collegamento delle due società, effetto confusorio che non è riferibile alla condotta dell’una o dell’altra società, ma piuttosto alla responsabilità del loro ideatore.

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