Concorrenza sleale e correttezza professionale

Concorrenza sleale e  correttezza professionale

Concorrenza sleale e correttezza professionale – Scorrettezza e concorrenza sleale: produrre imitazioni a basso costo è concorrenza sleale

Giovanni Adamo

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Concorrenza sleale e correttezza professionale

Si pronuncia il Tribunale di Bergamo con una interessante Sentenza del 17 giugno 2020 in materia di concorrenza sleale e correttezza professionale. Il Tribunale analizza il rapporto tra scorrettezza  e concorrenza sleale, pervenendo così ad una valutazione per la quale produrre imitazioni a basso costo è concorrenza sleale.

Vediamo perché.

Scorrettezza  e concorrenza sleale – La norma

Secondo l’articolo 2598 c.c., “Compie atti di slealtà concorrenziale chiunque… 1) usa nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; … 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda“.

La vicenda

L’impresa X aveva convenuto in giudizio l’impresa Y lamentando di aver consegnato a quest’ultima una campionatura di tessuti che poi l’impresa Y aveva trattenuto, e l’aveva successivamente riprodotta e commercializzata.

Produrre imitazioni a basso costo è concorrenza sleale – Le valutazioni del Tribunale di Bergamo

Il Tribunale di Bergamo ha escluso la configurazione dell’illecito di cui al n. 1 dell’art. 2598 c.c., e dunque l’imitazione servile.

non vi è imitazione servile se il prodotto è standardizzato

Secondo il Tribunale, infatti (che si richiama anche ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità), “l’identità tra due prodotti non costituisce slealtà concorrenziale per imitazione servile quando già di per sé i prodotti non differiscono, per forma e elementi differenzianti, da tutti o da molti dei prodotti dello stesso genere esistenti sul mercato“.

Il Tribunale, tuttavia, ha invece ritenuto sussistente l’illecito di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c., sulla base del rapporto tra concorrenza sleale e principi di correttezza professionale.

“produrre imitazioni a basso costo è concorrenza sleale”

Il Tribunale ha infatti valutato che la convenuta avrebbe “commissionato ad un produttore di altro Stato – dove il costo della vita è notevolmente inferiore – la produzione di un bene, identico a quello di altra società concorrente, a costi verosimilmente più bassi. In tal modo, ha avuto la possibilità di offrire sul mercato un bene, senza aver sostenuto i costi relativi allo studio, alla ideazione e alla progettazione dei tessuti con i quali lo stesso è composto, in quanto tale attività era già stata compiuta da controparte“.

Concorrenza sleale e correttezza professionale – Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di diritto della concorrenza e di slealtà concorrenziale da molti anni. Assistiamo regolarmente numerose imprese nell’ambito di azioni volte alla repressione della concorrenza sleale. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

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