Chiusura anticipata del gate e risarcimento del danno

Chiusura anticipata del gate e risarcimento del danno – Danno da occasioni perdute – Regolamento CEE 261 2004 – Danno supplementare

di Alessandra Di Cara e Giovanni Adamo

Il Tribunale di Brindisi si pronuncia con una sentenza dell’ 8 febbraio 2021 in materia di diritto di trasporti, con una sentenza sulla chiusura anticipata del gate e risarcimento del danno, condannando una Compagnia aerea al risarcimento del danno da occasioni perdute, ritenendone il comportamento arbitrario ed ingiustificato per aver impedito l’imbarco ai passeggeri presentatesi in orario al gate.

La vicenda

Il sig. X, in qualità di socio accomandante della Soc. Y, si presentava in aeroporto di Bari per la tratta Bari – Bergamo offerta da una compagnia aerea, con partenza prevista alle ore 6:30. A Bergamo, X aveva l’incarico di stipulare un contratto di vendita con una società terza per l’importo di Euro 13.270,00.

Così X si recava alle ore 5:50 al gate, 20 minuti prima della chiusura definitiva dell’imbarco, come individuato nell’art. 6 nei “Termini e condizioni generali di trasporto” della Compagnia. Nonostante la puntualità, a diversi passeggeri, tra cui X, veniva impedito l’accesso all’aereo per una chiusura anticipata ed arbitraria dei cancelli, e il conseguente servizio di trasporto.

Sebbene X avesse nel frattempo acquistato un altro biglietto per la tratta Bari – Milano offerta da una diversa compagnia aerea, sostenendo anche ulteriori spese del servizio taxi per recarsi a Bergamo, la società terza, a causa del ritardo di X, negava la stipulazione del contratto.

Pertanto, la soc. Y, per aver perso la sua opportunità di vendita, adiva in giudizio la compagnia aerea al fine di richiedere il risarcimento del danno da occasioni perdute per la mancata conclusione del contratto, per le ulteriori spese di biglietti sostenute e per la lesione all’immagine imprenditoriale subita.

La figura del passeggero nell’ambito del contratto di trasporto

La compagnia aerea si costituiva e lamentava, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della soc. Y, poichè il biglietto aereo per la tratta Bari Bergamo era stato prenotato e acquistato da soggetti diversi da X.

Tuttavia il Tribunale ha rigettato tale eccezione in quanto, in primis, Y, essendo una società in accomandita semplice, è considerata una persona giuridica, ed un biglietto può solo essere intestato ad una persona fisica, come difatti è avvenuto, nel caso di specie, intestando il biglietto a X, in qualità di socio accomandante di Y.

In secundis, il Giudice ha ritenuto irrilevante individuare il soggetto che materialmente ha compiuto l’acquisto del biglietto aereo, poichè già nel 2020 la CGUE aveva dichiarato che il rapporto tra passeggero e vettore rientra sempre nella materia contrattuale anche quando non si conclude tra le due parti alcun contratto. É, infatti, il soggetto che usufruisce realmente del servizio di trasporto che, secondo un’interpretazione più estensiva, può essere considerato “contraente” a prescindere da chi effettua il pagamento del biglietto, e pertanto, in questo caso, legittimato ad agire in giudizio.

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Chiusura anticipata del gate e risarcimento: Il danno supplementare

Nel merito, il Giudice ha applicato, tra l’altro, il Regolamento CEE 261 2004, che riconosce al passeggero il diritto ad una compensazione pecuniaria per risarcire i danni dai disagi ricevuti, derivanti, ad esempio, dal ritardo del volo, dalla cancellazione del volo o dal negato imbarco. Il passeggero, oltre ad avere il diritto al risarcimento degli ulteriori biglietti acquistati, ha anche il diritto al risarcimento per “danno supplementare” che, nel caso di specie, si identifica come il risarcimento del danno da occasioni perdute.

Il Giudice ha valorizzato la distinzione tra la nozione di guadagno e perdita di chance (quest’ultima identificata come la perdita della possibilità di conseguire il risultato), riconoscendo a Y il diritto al risarcimento di Euro 10.000 in ragione del fatto che se X si fosse recato in orario all’appuntamento, avrebbe quasi certamente concluso il contratto.

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