Calunnia ai danni di avvocati: Trib. Roma, 7 giugno2017
Calunnia ai danni di avvocati
Calunnia ai danni di avvocati – Il Tribunale di Roma si è pronunziato con la Sentenza n. 11536 del 7 giugno 2017, statuendo alcuni importanti princìpi in materia di conseguenze di una calunnia operata ai danni di un Avvocato.
Le parti di un giudizio avevano attribuito ad un Avvocato i reati di patrocinio infedele, abuso di foglio firmato in bianco ed autentica di firma falsa. Tali accuse si erano rivelate false e calunniose in un giudizio penale, tanto che gli originari denunzianti avevano prestato il consenso all’applicazione della pena nella misura di anni 1 di reclusione.
Il Tribunale di Roma ha avuto modo di statuire che “l’esercizio del diritto di difesa non è assoluto, ma incontra un limite in quello altrui, di pari rango, a non essere ingiustamente incolpato di un reato pur essendo innocente. Ricorrono invero gli estremi del reato di calunnia quando l’imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell’imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fato concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un’indagine penale da parte dell’autorità“.
Spiega, ancora, il Tribunale, che “la gravità delle accuse mosse all’avv. XX, costituenti reati che sarebbero stati posti in essere nell’esercizio della sua professione, hanno certamente comportato una indiscutibile lesione della sua reputazione, intesa come la stima e la considerazione di cui la persona gode nel contesto sociale e nell’ambito professionale“.
Alla luce di ciò il Tribunale ha condannato i danneggianti alla corresponsione della somma di Euro 50.000,00 cadauno, per un totale di Euro 100.000,00, gli eredi del (nel frattempo deceduto) Avvocato XX. Il giusto ristoro per l’attività lesiva subìta.
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