
Ai Act dal 2 agosto 2026: cosa succede? Trasparenza, controlli e sanzioni. Scopri obblighi, rinvii e azioni per adeguare la tua impresa.
Il 2 agosto 2026 rappresenta uno dei passaggi più importanti nel percorso di applicazione dell’AI Act, il Regolamento europeo n. 2024/1689 sull’intelligenza artificiale.
Da questa data diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti per determinati sistemi di AI e acquistano piena operatività i poteri di controllo dell’AI Office europeo e delle autorità nazionali. Diventano quindi concretamente sanzionabili, tra le altre, le violazioni relative alle pratiche vietate, ai sistemi che interagiscono con le persone, ai contenuti artificiali e ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.
Occorre, tuttavia, evitare un equivoco: dal 2 agosto 2026 non entrano in vigore indistintamente tutti gli obblighi previsti dall’AI Act. Il Regolamento UE n. 2026/1744, conosciuto come “AI Omnibus” ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha infatti rinviato l’applicazione delle principali disposizioni relative ai sistemi ad alto rischio.
Per le imprese, il problema non consiste quindi soltanto nel comprendere “se” l’AI Act sia applicabile, ma nel verificare quale ruolo ricoprano, quali strumenti utilizzino e quali obblighi siano già operativi.
AI Act dal 2 agosto 2026: cosa entra davvero in vigore
Dal 2 agosto 2026 diventano pienamente operative tre aree particolarmente rilevanti.
La prima riguarda gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act. Essi interessano, a seconda dei casi, i chatbot, gli assistenti virtuali, gli agenti AI, i sistemi che generano contenuti sintetici, i deepfake, i sistemi di riconoscimento delle emozioni e quelli di categorizzazione biometrica.
La seconda riguarda i controlli e le sanzioni. L’AI Office e le autorità nazionali possono ora verificare il rispetto delle disposizioni già applicabili, chiedere informazioni e documenti e, ricorrendone i presupposti, adottare misure correttive o sanzionatorie.
La terza riguarda l’effettiva vigilanza sulle pratiche vietate, sugli obblighi dei fornitori di modelli di AI per finalità generali e sulle misure di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, già richieste dal febbraio 2025.
Non entrano invece ancora in applicazione le disposizioni principali sui sistemi ad alto rischio elencati nell’Allegato III, rinviate al 2 dicembre 2027. Per i sistemi ad alto rischio incorporati in prodotti regolamentati, come determinati dispositivi medici, macchinari, ascensori o giocattoli, la nuova scadenza è il 2 agosto 2028.
AI Act dal 2 agosto 2026 – La prima verifica: la tua impresa è fornitore o deployer?
Gli obblighi dell’AI Act non dipendono soltanto dalla tecnologia utilizzata. Dipendono soprattutto dal ruolo assunto dall’impresa.
È considerato fornitore il soggetto che sviluppa un sistema di AI, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.
È invece definito deployer il soggetto che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale. Un’impresa che utilizza un servizio esterno di intelligenza artificiale per produrre documenti, assistere i clienti, analizzare dati o supportare i propri dipendenti opera, normalmente, come deployer.
La stessa impresa può, peraltro, assumere ruoli differenti.
Una società che utilizza un assistente generativo acquistato da un fornitore esterno può essere deployer. La medesima società, se sviluppa o commissiona un proprio chatbot e lo offre ai clienti con il proprio marchio, può invece assumere il ruolo di fornitore.
Questa distinzione è fondamentale perché, ad esempio, l’obbligo di progettare il sistema in modo che segnali l’interazione con un’intelligenza artificiale grava principalmente sul fornitore. Gli obblighi di dichiarare l’utilizzo di deepfake o di determinati testi generati dall’AI gravano invece sul deployer che utilizza e diffonde quei contenuti.
I nuovi obblighi di trasparenza per chatbot e agenti AI
I fornitori di sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche devono fare in modo che gli interessati siano informati di stare comunicando con un’intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente dalle circostanze.
L’informazione deve essere presentata in modo chiaro, distinguibile e accessibile, al più tardi all’inizio della prima interazione. La regola può riguardare non soltanto i tradizionali chatbot, ma anche assistenti vocali, agenti AI, avatar digitali e altri sistemi capaci di intrattenere uno scambio diretto con clienti, utenti o professionisti.
Per un’impresa che utilizza un chatbot fornito da un soggetto terzo, ciò significa verificare almeno che:
- l’interfaccia contenga l’informazione prescritta;
- l’avviso non venga eliminato o reso poco visibile durante la personalizzazione;
- il contratto con il fornitore disciplini responsabilità, aggiornamenti e conformità;
- l’utente non sia indotto a credere di parlare con un operatore umano.
Non è quindi sufficiente che, nelle condizioni generali del servizio o nell’informativa privacy, sia contenuto un generico riferimento all’utilizzo dell’AI. L’informazione deve raggiungere concretamente la persona interessata nel momento in cui inizia l’interazione.
Contenuti generati dall’AI: quando devono essere segnalati
L’articolo 50 distingue due obblighi differenti.
Il primo grava sui fornitori di sistemi generativi, i quali devono adottare soluzioni che rendano gli output sintetici riconoscibili in un formato leggibile dalle macchine. Si tratta, ad esempio, di metadati, sistemi di provenienza digitale o altre tecniche idonee a rendere rilevabile la natura artificiale del contenuto.
L’obbligo deve essere attuato attraverso soluzioni efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Sono previste eccezioni per le normali funzioni di editing e per gli interventi che non modificano sostanzialmente i dati o il significato del contenuto originario.
Il secondo obbligo interessa i deployer, cioè le imprese e i professionisti che utilizzano il sistema. Essi devono rendere visibile la natura artificiale:
- delle immagini, degli audio e dei video che costituiscono un deepfake;
- dei testi generati o manipolati dall’AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, quando manchino un’effettiva revisione umana o un controllo editoriale.
La segnalazione destinata alle persone è distinta dalla marcatura tecnica predisposta dal fornitore. Chi pubblica un deepfake non può, quindi, limitarsi a confidare nei metadati eventualmente incorporati nel file: deve utilizzare anche un’avvertenza visibile o percepibile dal pubblico.
Non tutti i contenuti generati dall’AI devono essere etichettati
L’AI Act non impone di inserire indiscriminatamente la dicitura “generato dall’AI” su ogni email, traduzione, descrizione di prodotto, bozza contrattuale o testo pubblicitario.
Per i testi, l’obbligo del deployer riguarda specificamente le pubblicazioni destinate a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Inoltre, la segnalazione non è necessaria quando il contenuto sia stato sottoposto a un’autentica revisione umana o a un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne assuma la responsabilità editoriale.
La revisione deve però essere sostanziale. Una semplice correzione grammaticale, ortografica o formale non è sufficiente: occorre controllare il contenuto, le fonti, l’attendibilità delle informazioni e la correttezza delle conclusioni.
Analogamente, non ogni immagine sintetica costituisce automaticamente un deepfake. Occorre verificare se il contenuto rappresenti o simuli persone, oggetti, luoghi, entità o eventi in modo tale da apparire falsamente autentico o veritiero.
Per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 è previsto un periodo transitorio, limitato al solo obbligo tecnico di marcatura e rilevabilità, fino al 2 dicembre 2026. I contenuti prodotti prima del 2 agosto non devono invece essere etichettati retroattivamente.
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica
Le imprese che utilizzano sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare le persone esposte al loro funzionamento e rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali.
La trasparenza, tuttavia, non rende automaticamente lecito qualsiasi utilizzo.
L’impiego di sistemi di AI per riconoscere o inferire le emozioni dei lavoratori è generalmente vietato, salvo che il sistema sia utilizzato per ragioni mediche o di sicurezza. Sono quindi particolarmente critici gli strumenti che, attraverso webcam, voce, movimenti o parametri biometrici, pretendano di misurare l’entusiasmo, la motivazione, lo stress, la rabbia o il coinvolgimento dei dipendenti.
Lo stesso divieto opera nel settore dell’istruzione. Le pratiche vietate in materia di riconoscimento delle emozioni, insieme agli altri divieti dell’articolo 5, sono applicabili dal febbraio 2025 e sono ora sottoposte a effettiva vigilanza.
AI literacy: non basta acquistare una licenza software
L’AI Act richiede ai fornitori e ai deployer di adottare misure per sostenere lo sviluppo di un’adeguata alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale delle persone che utilizzano i sistemi per loro conto.
Dopo le modifiche introdotte dall’AI Omnibus, non è più richiesto di garantire uno specifico e uniforme livello di competenza individuale. Rimane però l’obbligo di adottare misure proporzionate, tenendo conto delle conoscenze del personale, del contesto di impiego, dei rischi dello strumento e delle persone sulle quali il sistema può produrre effetti.
Non esistono un corso standard obbligatorio, una certificazione europea necessaria o l’obbligo generalizzato di nominare un “AI Officer”. La Commissione precisa però che anche l’impresa i cui dipendenti utilizzano strumenti come ChatGPT per scrivere testi pubblicitari o effettuare traduzioni deve informarli sui rischi specifici, comprese le cosiddette allucinazioni e la possibile inattendibilità degli output.
L’impresa dovrebbe quindi predisporre una formazione differenziata per funzioni aziendali, regole sull’inserimento di dati personali o riservati, procedure di verifica degli output e registrazioni interne delle iniziative realizzate. Non è necessario un certificato, ma occorre poter dimostrare che le misure siano state effettivamente adottate.
AI Act dal 2 agosto 2026 – I sistemi ad alto rischio sono stati rinviati, non eliminati
Il rinvio introdotto dall’AI Omnibus riguarda soprattutto le regole sui sistemi classificati come ad alto rischio.
Tra gli impieghi potenzialmente interessati rientrano determinati sistemi utilizzati per:
- selezionare curriculum, valutare candidati o gestire lavoratori;
- determinare l’accesso all’istruzione o valutare risultati formativi;
- valutare l’affidabilità creditizia delle persone;
- determinare l’accesso a servizi essenziali;
- effettuare identificazione biometrica o riconoscimento delle emozioni, quando non già vietati;
- operare come componente di sicurezza di prodotti regolamentati.
Le disposizioni relative ai sistemi dell’Allegato III si applicheranno dal 2 dicembre 2027, mentre quelle riguardanti i sistemi incorporati nei prodotti dell’Allegato I si applicheranno dal 2 agosto 2028.
Il rinvio non dovrebbe essere interpretato come un invito ad attendere. La qualificazione di un sistema come ad alto rischio richiederà attività di classificazione, gestione dei rischi, documentazione, tracciabilità, supervisione umana, verifica dei dati, sicurezza informatica e monitoraggio.
Inoltre, durante il periodo transitorio continuano ad applicarsi il GDPR, le norme sul lavoro e sulla non discriminazione, la disciplina della proprietà intellettuale, la tutela dei consumatori, gli obblighi di sicurezza e le eventuali normative settoriali.
Le sanzioni previste dall’AI Act
La violazione delle pratiche vietate può comportare sanzioni fino a 35 milioni di euro o, per le imprese, fino al 7% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.
La violazione degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 può invece essere sanzionata fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo. La trasmissione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità può comportare una sanzione fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato mondiale.
Per le PMI, comprese le start-up, il limite applicabile è quello inferiore tra l’importo fisso e la percentuale del fatturato. L’autorità deve comunque considerare la gravità e la durata della violazione, il numero delle persone coinvolte, il carattere doloso o colposo della condotta, le misure organizzative adottate e la collaborazione prestata dall’impresa.
In Italia, la legge n. 132/2025 ha designato AgID e ACN quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. AgID esercita, tra le altre, le funzioni relative alla notifica e al monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità; ACN è l’autorità di vigilanza del mercato, dispone di poteri ispettivi e sanzionatori ed è il punto di contatto unico con le istituzioni europee. Restano ferme le competenze di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS nei rispettivi settori.
Cosa deve fare concretamente la tua impresa
Un programma di adeguamento dovrebbe essere organizzato almeno attraverso otto passaggi.
- Censire gli strumenti utilizzati. Devono essere rilevati non soltanto i software acquistati centralmente, ma anche le applicazioni utilizzate autonomamente dai dipendenti, le funzionalità AI incorporate nei programmi già in uso e i servizi attivati dai singoli reparti.
- Individuare il ruolo dell’impresa. Per ogni sistema occorre stabilire se l’impresa sia fornitore, deployer, importatore o distributore. La qualificazione può cambiare in caso di personalizzazione, commercializzazione con il proprio marchio o modifica della finalità del sistema.
- Verificare le pratiche vietate. Devono essere immediatamente sospesi gli utilizzi che possano integrare manipolazione dannosa, sfruttamento di persone vulnerabili, social scoring, riconoscimento delle emozioni dei lavoratori o altre pratiche vietate.
- Adeguare chatbot e contenuti. Occorre controllare le informazioni mostrate agli utenti, le marcature tecniche garantite dai fornitori e le modalità di segnalazione dei deepfake e dei testi di interesse pubblico.
- Organizzare la revisione umana. Il controllo deve essere sostanziale, documentabile e affidato a persone dotate delle competenze necessarie. L’approvazione meramente formale dell’output non costituisce una reale supervisione.
- Adottare una policy aziendale sull’AI. La policy dovrebbe disciplinare strumenti autorizzati, dati inseribili, contenuti vietati, controlli, responsabilità, utilizzo dei risultati e gestione degli incidenti.
- Formare il personale. La formazione deve essere calibrata sulle diverse funzioni: amministrazione, marketing, risorse umane, area commerciale, ricerca e sviluppo e direzione non affrontano gli stessi rischi.
- Rivedere contratti e fornitori. I contratti dovrebbero disciplinare conformità all’AI Act, modifiche del sistema, utilizzo dei dati, proprietà intellettuale, sicurezza, documentazione, assistenza in caso di controllo e ripartizione delle responsabilità.
AI Act dal 2 agosto 2026: come possiamo aiutarti
L’adeguamento all’AI Act non può essere risolto con un disclaimer generico o con una policy copiata da un modello standard.
Occorre partire da un’analisi concreta dei sistemi utilizzati, delle finalità aziendali, dei dati trattati, dei soggetti coinvolti e del ruolo assunto dall’impresa nella catena del valore dell’intelligenza artificiale.
Il nostro Studio assiste le imprese nella mappatura degli strumenti di AI, nella classificazione dei relativi rischi, nella revisione dei contratti con i fornitori, nella predisposizione di policy interne, nella costruzione delle procedure di trasparenza e nella formazione del personale. L’attività può inoltre essere coordinata con gli adempimenti in materia di protezione dei dati, diritto del lavoro, tutela dei consumatori, proprietà intellettuale e sicurezza informatica.
Un assessment iniziale consente di individuare gli obblighi già applicabili dal 2 agosto 2026, correggere tempestivamente le situazioni più critiche e programmare con anticipo l’adeguamento dei sistemi destinati a ricadere nella categoria dell’alto rischio.