Franchising e risarcimento del danno: come calcolarlo

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

Di cosa parliamo

Franchising e risarcimento del danno – Quali danni domandare – Restituzioni e risarcimento – Il danno all’immagine – Trib. Novara, 20 aprile 2026

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Franchising e risarcimento del danno

Con la sentenza n. 150/2026, depositata il 20 aprile 2026, il Tribunale di Novara affronta un tema particolarmente rilevante nei rapporti di affiliazione commerciale: come si calcola il danno risarcibile quando il franchisor non adempie correttamente agli obblighi assunti verso il franchisee.

Il caso riguardava un contratto di franchising di servizi. L’affiliata aveva pagato al franchisor una fee d’ingresso piuttosto robusta. Il contratto prevedeva la concessione del marchio, la trasmissione del know-how, la formazione, l’assistenza e una serie di servizi funzionali all’avvio dell’attività.

Il Tribunale qualifica il rapporto come franchising di servizi, cioè una forma di affiliazione nella quale il franchisor non si limita a concedere l’uso di un marchio, ma trasferisce all’affiliato un pacchetto organizzativo, tecnico e commerciale necessario per prestare un determinato servizio sul mercato.

Nel caso deciso dal Tribunale di Novara, il franchisor aveva pubblicizzato un pacchetto comprensivo, tra l’altro, di ricerca del locale, progettazione, organizzazione degli spazi, arredamento, marketing, formazione, consulenza annuale e, soprattutto, adempimenti per richieste e autorizzazioni. Proprio questo profilo diventa centrale nella decisione.

Franchising e risarcimento del dano – Le motivazioni del Tribunale – L’inadempimento del franchisor: “non è sufficiente la licenza di marchio

Nella motivazione adottata dal Tribunale, il fulcro è che nel franchising di servizi l’obbligazione del franchisor non può essere ridotta alla sola concessione del marchio o alla consegna di un format astratto.

Quando il franchisor promette assistenza tecnica, consulenza, know-how operativo e gestione degli adempimenti amministrativi, deve mettere l’affiliato in condizione di aprire e gestire l’attività in modo conforme alla normativa applicabile.

Nel caso concreto, l’attività avviata dall’affiliata era stata poi oggetto addirittura di ordinanza comunale di chiusura. Secondo il Tribunale, il franchisor non aveva curato correttamente l’iter autorizzativo necessario per l’esercizio dell’attività, nonostante tale prestazione rientrasse tra gli obblighi assunti. L’attività svolta, infatti, non poteva essere ricondotta a un semplice baby parking privo di specifici adempimenti, ma rientrava nell’ambito dei servizi educativi per i quali era richiesta una preventiva autorizzazione amministrativa.

Da qui la pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Il Tribunale valorizza non solo la mancata acquisizione delle autorizzazioni, ma anche la gravità delle conseguenze prodotte: la chiusura dell’attività dell’affiliata.

Risarcimento del danno nel franchising: le componenti da distinguere

La parte più interessante della sentenza riguarda la quantificazione del danno. L’affiliata aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale riconosce però solo una parte delle richieste, distinguendo tre diverse voci:

  1. restituzione dei corrispettivi pagati in esecuzione del contratto;
  2. danno non patrimoniale all’immagine;
  3. lucro cessante o mancato guadagno, che viene invece escluso.

Questa distinzione è fondamentale perché, nei contenziosi in materia di franchising, non tutto ciò che l’affiliato ha perso o speso diventa automaticamente danno risarcibile.

La restituzione dei corrispettivi

La prima voce riconosciuta dal Tribunale è la restituzione di quanto pagato dall’affiliata in esecuzione del contratto (fee d’ingresso e royalties). Il Tribunale dispone la restituzione integrale di tale importo.

Tecnicamente, questa voce non è un danno in senso stretto, ma una conseguenza restitutoria della risoluzione del contratto. L’art. 1458 c.c. prevede infatti che la risoluzione per inadempimento abbia effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso dei contratti a esecuzione continuata o periodica per le prestazioni già eseguite.

Nel franchising, questo passaggio è particolarmente delicato. Il contratto è spesso un rapporto di durata, ma quando viene meno la causa concreta dell’operazione economica, perché l’affiliato non è stato messo nelle condizioni di avviare regolarmente l’attività promessa, il giudice può riconoscere la restituzione delle somme pagate per accedere al format.

La logica è chiara: se il franchisee ha pagato per entrare in una rete, utilizzare un marchio, ricevere know-how e assistenza idonei ad avviare l’attività, ma il franchisor non fornisce una prestazione utile e conforme agli obblighi assunti, il corrispettivo perde la propria giustificazione economico-giuridica.

Franchising e risarcimento del danno: il danno all’immagine

La seconda voce riconosciuta è il danno non patrimoniale all’immagine, liquidato equitativamente.

Il Tribunale ritiene provato il danno reputazionale subito dall’affiliata a seguito della chiusura dell’attività. In particolare, viene valorizzata la pubblicazione di un articolo di giornale che, pur non indicando espressamente la denominazione della società attrice, consentiva di individuare il centro, il luogo dell’attività e il marchio del franchisor. Secondo il giudice, la diffusione della notizia era idonea a produrre discredito nella collettività di riferimento.

Il lucro cessante: perché non viene riconosciuto

La terza voce è quella più problematica: il lucro cessante, cioè il mancato guadagno.

Il Tribunale, però, ritiene di rigettare le relative richieste per il ritenuto difetto di prova del nesso causale. Secondo il giudice, l’attività era stata aperta nel periodo 2020-2021, cioè in piena emergenza pandemica. Le chiusure e le difficoltà economiche legate al Covid-19 avevano inciso sull’andamento dell’attività e potevano aver contribuito in modo significativo alla mancata copertura dei costi sostenuti.

In altri termini, non era possibile affermare con sufficiente certezza che la mancata redditività dell’iniziativa dipendesse dall’inadempimento del franchisor. La pandemia costituiva una concausa rilevante, potenzialmente idonea a spiegare, almeno in parte, la perdita economica.

Perché questa sentenza è importante per il franchising

La decisione è rilevante perché chiarisce che, nel franchising di servizi, il know-how non può essere una formula vuota.

Se il franchisor vende un pacchetto “chiavi in mano”, comprensivo di assistenza tecnica, progettazione, formazione e pratiche autorizzative, assume un’obbligazione particolarmente incisiva. Non basta fornire indicazioni generiche o lasciare all’affiliato il rischio della conformità amministrativa dell’attività.

Il franchisor deve conoscere il settore, individuare correttamente la normativa applicabile, informare l’affiliato sui requisiti necessari e curare gli adempimenti promessi. Se non lo fa, e da tale omissione deriva la chiusura dell’attività, può essere dichiarato gravemente inadempiente.

Allo stesso tempo, la sentenza evita automatismi sul risarcimento. L’inadempimento del franchisor non trasforma ogni perdita dell’affiliato in danno risarcibile. Ogni voce deve essere provata: nell’esistenza, nell’ammontare e nel nesso causale.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di contratto di franchising, ed in genere di affiliazione commerciale, sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, ed assistiamo regolarmente imprese franchisor e franchisee nella tutela dei loro diritti. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

  • Trib. Vicenza, 16 ottobre 2025: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising per inadempimento del Franchisor ai suoi doveri di assistenza e consulenza;
  • Trib. Foggia, 21 dicembre 2022ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising per il mutamento unilaterale della formula commerciale da parte del franchisor;
  • Trib. Milano, 15 aprile 2021ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising immobiliare per violazione, da parte del Franchisor, dell’esclusiva del Franchisee;
  • Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
  • Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020 ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
  • Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
  • Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
  • Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
  • Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;
  • Tribunale di Milano, 6 giugno 2019: ottenuto il rigetto delle domande di inibitoria formulate da un Franchisor nei confronti di un franchisee che aveva creato un blog nel quale esponeva le criticità del sistema di affiliazione.

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