Annullata sanzione Antitrust dal TAR

Annullata sanzione Antitrust dal TAR del Lazio – Nuovo provvedimento ottenuto dallo Studio – Annullata sanzione antitrust da oltre 500.000 euro – Come annullare una sanzione Antitrust: avvio tardivo del procedimento Antitrust

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Annullata sanzione antitrust da oltre 500.000 euro – La vicenda

Nuovo provvedimento ottenuto dallo Studio – Un team dello Studio coordinato dall’Avv. Giovanni Adamo, che ha operato unitamente e congiuntamente ad altri  due team di altrettanti prestigiosi Studi professionali, ha ottenuto avanti il TAR del Lazio (Sentenza 14838/2023) che fosse annullata sanzione antitrust, per un importo superiore a 500.000 euro, comminata dall’AGCM a fronte di una ipotizzata intesa restrittiva della concorrenza asseritamente in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). L’illecito, secondo l’AGCM, sarebbe consistito in un’intesa orizzontale segreta tra tre imprese avente ad oggetto il condizionamento di una Gara d’appalto.

L’impugnazione delle imprese coinvolte

Le imprese attinte dal provvedimento dell’AGCM proponevano ricorso al TAR del Lazio, rilevando, fra l’altro:

  • la decadenza dal termine per la contestazione dell’illecito e per l’applicazione della sanzione, avendo l’Autorità avviato il procedimento 2 anni dopo la segnalazione della stazione appaltante, con un conseguente avvio tardivo del procedimento Antitrust;
  • in punto di evidenze esogene, le stesse non sarebbero state idonee a dimostrare l’esistenza di un’intesa;
  • in punto di evidenze endogene, anche queste ultime non avrebbero dimostrato l’intesa spartitoria;
  • l’erronea individuazione del “mercato rilevante”, avendo l’AGCM, a parere delle imprese ricorrenti, fatto coincidere il mercato rilevante con la sola gara in contestazione, senza includervi tutte le gare della medesima tipologia di quella oggetto dell’istruttoria.

Concludevano richiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Come annullare una sanzione Antitrust – Le valutazioni del TAR del Lazio

Non è giustificato il compimento di un’attività preistruttoria che si prolunghi per un lasso di tempo totalmente libero da qualsiasi vincolo

Il TAR del Lazio ha rilevato che “il compimento di un’attività preistruttoria che si prolunghi per un lasso di tempo totalmente libero da qualsiasi vincolo e ingiustificatamente prolungato sarebbe in aperto contrasto con i principi positivizzati nella legge n. 241/90 e, più in generale, con l’esigenza di efficienza dell’agire amministrativo e di certezza del professionista sottoposto al procedimento“.

Il TAR, nella specie, si è riportato ad orientamento già consolidato (a titolo esemplificativo, TAR Lazio, Sez. I, 24 novembre 2020, n. 12532) ed ha fatto riferimento, sul piano normativo, all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed all’art. 41 della Carta Fondamentale dei diritti UE, definiti quali “parametri imprescindibili”.

“L’Autorità deve accertare le violazioni antitrust ed avviare l’istruttoria entro un termine ragionevolmente congruo”

Ha affermato, il TAR del Lazio, che l’Autorità competente ha l’obbligo di accertare la violazione antitrust e di applicare le relative sanzioni entro un termine ragionevolmente congruo in relazione alla complessità della fattispecie sottoposta, a pena di violazione dei principi di legalità e buon andamento, che devono sempre contraddistinguerne l’operato.

Annullata sanzione Antitrust: avvio tardivo del procedimento Antitrust

Sulla base delle richiamate affermazioni, pertanto, il TAR del Lazio ha rilevato che “nella fattispecie l’avvio del procedimento deve ritenersi tardivo, alla luce dei principi sopra riportati… pur se la durata della fase preistruttoria non può esser fissata rigidamente, giacchè rientra nella discrezionalità dell’Autorità individuare il momento nel quale essa reputa conclusa l’acquisizione di tutti gli elementi per contestare l’infrazione, l’esercizio di tale potere risulta comunque sindacabile dal Giudice Amministrativo nei limiti della verifica estrinseca della ricorrenza del vizio di eccesso di potere. Pertanto, il concreto dipanarsi di tale fase, in relazione all’entità e alla complessità delle verifiche da svolgere, è sì rimesso alla valutazione dell’Autorità, ma comunque nell’ambito del corretto esercizio dei propri poteri discrezionali, come tali sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità motivazionale da questo Giudice, anche in relazione alle effettive necessità istruttorie, così come comprovate e documentate in giudizio dalle acquisizioni disposte ai fini dell’accertamento della sanzione“.

Avvio tardivo del procedimento Antitrust – L’attività preistruttoria deve essere compiuta in tempi ragionevoli – Annullata sanzione Antitrust

Prosegue, poi, il TAR del Lazio, rilevando come non è ammissibile il compimento di una attività preistruttoria che si prolunghi entro un lasso di tempo totalmente libero da qualsiasi vincolo e ingiustificatamente prolungato, dovendo a stessa essere contenuta entro termini ragionevoli, da valutare in relazione alla natura degli accertamenti richiesti. “Dall’esame dello svolgimento dei fatti si evince, pertanto, che l’AGCM avrebbe potuto acquisire tutte le informazioni necessarie per tratteggiare gli elementi-base dell’illecito e, quindi, decidere se avviare o meno la successiva fase istruttoria in un lasso di tempo molto più limitato di quello effettivamente decorso, per la maggior parte del quale non risultano essere state compiute attività. Tale circostanza si pone in contrasto con il rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati. I ricorsi devono quindi essere accolti e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, senza che residui interesse all’esame delle ulteriori censure“.

Come possiamo aiutarti

Abbiamo ottenuto provvedimenti confermati anche dalla Corte di Giustizia

Ci siamo occupati di numerosi casi di competenza dell’AGCM di rilevanza nazionale, ottenendo provvedimenti favorevoli poi confermati anche dal TAR del Lazio, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia Europea.

Anche “REPORT”, trasmissione di RAI3, si è occupata di alcuni “nostri casi”

Di alcuni nostri casi si è anche occupata la nota trasmissione televisiva “Report” di Rai3 (guarda il video oppure guarda la trascrizione).

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