Le intese restrittive della concorrenza

Le intese restrittive della concorrenza – Intesa anticoncorrenziale – Fissazione dei prezzi di vendita – Nullità delle intese restrittive

di Giovanni Adamo

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Le intese restrittive della concorrenza – La disciplina di riferimento – L’art. 2, Legge 287/1990

La materia del diritto antitrust e dell’intesa anticoncorrenziale è regolata, in ambito nazionale, dalla Legge 287/1990.

L’art. 2 della disciplina richiamata stabilisce che:

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.“.

L’ intesa anticoncorrenziale – Breve sintesi della disciplina e nullità delle intese restrittive

La nullità delle intese restrittive della concorrenza

Quindi, per rendere più agevole la lettura e la comprensione della fattispecie, possiamo desumere che:

  • Le intese restrittive della concorrenza (accordo di cartello e pratiche concordate) possono essere rinvenute ed identificate in numerose fattispecie: delibere, statuti, regolamenti e contratti tra imprese;
  • esse sono illecite se hanno l’effetto di falsare il gioco della concorrenza (ad esempio mediante la fissazione dei prezzi di vendita);
  • esse sono nulle ad ogni effetto: quindi nulle se costituiscono contratto, così come se cristallizzate in una delibera societaria o altro.

Approfondimenti di diritto antitrust – Le intese restrittive della concorrenza: applicazioni giurisprudenziali e chiarimenti

La giurisprudenza, nel tempo, ha avuto modo di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 2, L. 287/1990 ed ha fornito importanti contributi all’analisi delle intese restrittive.

“COME TASSELLI DI UN MOSAICO”

E’ stato ritenuto, ad esempio, che il concetto di “intesa” va analizzato nel suo complesso, anche partendo da singoli comportamenti in sè irrilevanti per l’applicazione della disciplina antitrust: “i singoli comportamenti delle imprese (ciascuno dei quali, considerato di per sé, potrebbe apparire privo di specifica rilevanza) “possono rivelarsi elementi di una fattispecie complessa, costitutiva di un’unica infrazione; in tale situazione i dati singoli debbono essere considerati quali tasselli di un mosaico, i cui elementi non sono significativi di per sé, ma come parte di un disegno unitario qualificabile come intesa restrittiva della libertà di concorrenza o abuso di posizione dominante; in tale ipotesi, è sufficiente che l’Autorità garante tracci un quadro indiziario coerente ed univoco, a fronte del quale spetta ai soggetti interessati fornire spiegazioni alternative alle conclusioni tratte nel provvedimento accertativo della violazione concorrenziale” (Consiglio di Stato, 1192/2012).

“VI E’ UN’UNICA ENTITA’ ECONOMICA ANCHE SE VI SONO PIU’ IMPRESE, E’ RILEVANTE CHE ADOTTINO UN COMPORTAMENTO COORDINATO”

La giurisprudenza ha avuto modo di statuire, poi, che “il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche” (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, G.Q. e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09).

COSA SONO LE PRATICHE CONCORDATE: “FORME COLLUSIVE TRA IMPRESE PER EVITARE I RISCHI DELLA CONCORRENZA”

Per la giurisprudenza, ancora, “”accordi” e “pratiche concordate” sono “forme collusive che condividono la medesima natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme in cui esse si manifestano (cfr. Corte Giustizia, 5 dicembre 2013, C-449/11), corrispondendo, in particolare, le “pratiche concordate” a una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza“, come ad esempio la fissazione dei prezzi di vendita.

Gli elementi costitutivi e la prova dell’ intesa anticoncorrenziale: prove esogene e prove endogene

Per giurisprudenza costante (tra le altre cfr. anche Consiglio di Stato, 29.3.2023, n. 3282) sono tre gli elementi costitutivi della fattispecie dell’intesa vietata, o della pratica concordata:

  1. un parallelismo di comportamenti: le imprese coinvolte nell’intesa si comportano in modo sostanzialmente analogo;
  2. le prove esogene, ovvero le prove o comunque gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti di un contatto qualificato tra le parti dell’intesa ipotizzata;
  3. le prove endogene, ovvero l’assenza di spiegazioni alternative, e plausibili, del comportamento tenuto dalle parti.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di diritto antitrust e della concorrenza (guarda i nostri SERVIZI), e assistiamo regolarmente imprese dei più svariati comparti, sia nell’impugnazione di provvedimenti Antitrust, sia nella sottoposizione alle Autorità competenti di fattispecie di intese restrittive della concorrenza, come ad esempio la fissazione dei prezzi di vendita. Di seguito alcune fattispecie di cui ci siamo occupati:

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