La concorrenza sleale del non imprenditore

La concorrenza sleale del non imprenditore

La concorrenza sleale del non imprenditore – Concorrenza sleale del terzo – Il rapporto di concorrenza – Il terzo interposto

di Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Fermo con una interessante Sentenza che analizza la concorrenza sleale del non imprenditore, ed in particolare il quesito se sia (o meno) necessario un rapporto di concorrenza in senso stretto tra i due soggetti, o se sia possibile sanzionare il contegno del terzo c.d. interposto.

Il caso è quello in cui un soggetto, che formalmente non ricopre il ruolo di “imprenditore”, svolga comunque un compito di “fiancheggiamento” o di “favoreggiamento” rispetto ad atti di concorrenza sleale posti in essere da un vero e proprio concorrente.

In questi casi vi è da capire se, come ed a quale titolo sia possibile configurare una responsabilità anche di tale soggetto, formalmente estraneo al rapporto concorrenziale.

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Possibile la concorrenza sleale del terzo interposto se c’è un collegamento stretto tra terzo e imprenditore

Secondo il Tribunale, che peraltro fa riferimento anche alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, non è esclusa “la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l’imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l’attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un pactum sceleris ed essendo, invece, sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato“.

In un tale contesto, allora, “l’illecito concorrenziale non è escluso se l’atto lesivo sia stato posto in essere da un soggetto (il cd “terzo interposto”) che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta; mancando, invece, del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c., e non anche del successivo art. 2598, con tutte le conseguenti differenze in tema di prova dell’elemento psicologico dell’illecito de quo (Cass. civ., Sez. I, 11.4.2001, n. 5375; Cass. civ., Sez. I, 8.9.2003, n. l3071)“.

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