Concorrenza sleale e segreti commerciali
Concorrenza sleale e segreti commerciali
Concorrenza sleale e segreti commerciali – La tutela dei segreti industriali – Come tutelare i segreti aziendali
Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia d’imprese si è pronunciato, con una Sentenza del 30 novembre 2020, in relazione al rapporto tra concorrenza sleale e segreti commerciali, ed in particolare alle modalità con le quali assicurare la tutela dei segreti industriali.
Come tutelare i segreti aziendali? Attraverso quali strumenti giuridici?
La vicenda
La vicenda traeva origine da una controversia avente ad oggetto l’accertamento delle violazioni del patto di non concorrenza previsto da un contratto di concessione di vendita, nonché delle norme poste a tutela dei segreti aziendali e del know how e in ogni caso degli illeciti concorrenziali ex art. 2598 co. 3 c.p.c. da parte di un’impresa concorrente rispetto alla società attrice.
Nel caso di specie infatti la società convenuta aveva stipulato con l’attrice, società distributrice esclusiva di impianti automatici di nebulizzazione per la disinfestazione di insetti progettati da una società statunitense, un contratto di concessione di vendita in esclusiva della durata di un anno.
Alla scadenza del primo anno, la convenuta aveva esercitato il diritto di recesso e contestualmente aveva iniziato un’attività di produzione e commercializzazione di impianti del tutto simili a quelli dell’impresa concedente.
La tutela dei segreti industriali ai sensi del Codice della Proprietà Industriale
Il Tribunale nel rigettare le domande di parte attrice rilevava in primo luogo che non fosse possibile ascrivere alla convenuta la violazione del patto di non concorrenza previsto dal contratto di concessione di vendita intercorso tra le parti, in quanto tale vincolo operava limitatamente allo svolgimento del rapporto contrattuale e non prevedeva alcuna limitazione all’attività della concessionaria una volta estinto il rapporto.
In relazione all’utilizzo da parte della convenuta di segreti industriali ex artt 98-99 c.p.i. e di notizie appartenenti all’attività nonché del know how, informazioni che la stessa avrebbe appreso durante un corso di formazione obbligatorio, il Collegio evidenziava la carenza di puntali allegazioni della società attrice e la mancanza dei requisiti previsti dal Codice di protezione industriale.
Nel caso di specie, infatti, non erano ravvisabili i requisiti di protezione richiesti ex art. 98 c.p.i. ai fini dell’applicazione della tutela prevista, in quanto la società attrice non aveva predisposto misure organizzative interne volte alla secretazione e protezione delle informazioni tecniche nè aveva dimostrato di aver adottato forme di tutela dei dati nei riguardi dei partecipanti al corso obbligatorio di formazione.
Concorrenza sleale e segreti commerciali: bisogna dimostrare le misure adottate per mantenere segrete le informazioni
Secondo consolidata giurisprudenza infatti: “le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, 2) che siano segrete: 3) che abbiano valore economico; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione.
Nonostante, poi, alla luce della riserva contenuta nell’art. 99 c.p.i., nelle ipotesi di difetto per intero di tutti i requisiti richiesti ex art. 98 c.p.i., fosse possibile applicare la disciplina sulla concorrenza sleale, la società attrice non aveva provato e allegato specificamente le condotte tenute dalla convenuta.
Il Tribunale, pertanto, rigettava le domande proposte e condannava la società attrice alla refusione delle spese di lite.
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