Legittimazione attiva ex art 2497 cc

Legittimazione attiva ex 2497 cc

Legittimazione attiva ex 2497 cc – Abuso di direzione nelle società – Abuso di coordinamento nelle società – Rapporto di direzione e coordinamento

Si pronuncia la Corte d’Appello di Roma, con una Sentenza del 24 settembre 2020 in materia di Società e art. 2497 cc (abuso di direzione e coordinamento), affrontando, in particolare, il tema della legittimazione attiva ex 2497 cc dei soci di maggioranza e quello del rapporto di direzione e coordinamento, con abuso di direzione nelle società

Giovanni Adamo

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L’art. 2497 cc – Abuso di direzione nelle società

L’art. 2497 cc stabilisce che “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società… Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia tratto beneficio“.

Legittimazione attiva ex 2497 cc – La tesi e la decisione della Corte – L’ abuso di coordinamento nelle società

La tesi sottoposta all’attenzione della Corte capitolina si basava sul presupposto che la norma sarebbe espressamente volta a tutelare la posizione dei soci di minoranza, nonché dei creditori, e dunque sarebbe esclusa la legittimazione attiva ex 2497 cc del socio di maggioranza. Presupposto della azione risarcitoria esercitata andrebbe, quindi, individuato nella qualità di socio di minoranza di chi agisce e che si è visto evidentemente costretto a subire le scelte decisionali al di fuori della società eterodiretta.

Per la Corte la disciplina in materia di Società e art. 2497 cc prevede che la legittimazione attiva spetti anche ai soci di maggioranza

La Corte d’Appello ha ritenuto, invece, che “non è dato ricavare dalla lettura della norma alcun vincolo ai fini dell’esercizio della azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. da parte dei soci, anche non necessariamente di minoranza. La norma, del resto, si limita a sancire che la azione può essere esercitata dal socio o dal creditore sociale senza alcun effettivo riferimento al socio di minoranza della società controllata… Se è dunque pur vero, come rilevato dal Tribunale, che la finalità della disciplina in esame consiste nella esigenza di accordare prevalentemente una forma di protezione a coloro che sono esclusi dalla catena di comando e che, pertanto, subiscono le decisioni degli amministratori della società controllata, a loro volta scelti e diretti dalla società controllante, è altrettanto vero che ai fini della azione diretta nei confronti di quest’ultima non è richiesto che la tutela possa essere accordata solo ai soci di minoranza della società controllata

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