Franchising: senza autonomia il contratto è nullo
Franchising: senza autonomia il contratto è nullo
Franchising: senza autonomia il contratto è nullo – Franchisor e franchisee sono giuridicamente ed economicamente indipendenti
Franchising: senza autonomia il contratto è nullo
Si pronuncia, con Sentenza del 15 giugno 2020, la Corte d’Appello di Bologna, confermando il precedente orientamento in materia di contratto di franchising, secondo il quale Franchisor e franchisee sono giuridicamente ed economicamente indipendenti: senza autonomia il contratto è nullo.
Le valutazioni della corte
“L’autonomia economica e giuridica deve essere sempre salva“
La Corte, richiamando il già noto orientamento di legittimità che aveva in precedenza già tracciato il solco in punto di requisiti essenziali del contratto, ed in particolare della necessità dell’autonomia delle parti (trattasi, nello specifico, di Cass. 647/2007 e Cass. 30671/2017, per le quali “Le caratteristiche del contratto di franchising o di affiliazione commerciale tra due società sono, come correttamente osservato dal Tribunale, giudice d’appello, la completa autonomia sia giuridica che economica del franchisee o affiliato rispetto al franchisor o affiliante. Il franchising costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall’altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo“) rileva espressamente che “nel contratto di franchising l’affiliato, giovandosi della partecipazione a una rete distributiva preesistente, ha la possibilità di intraprendere un’attività commerciale con sostanziale riduzione del rischio d’impresa, salva tuttavia la sua autonomia economica e giuridica, che deve coesistere con le previsioni contrattuali volte a creare una integrazione tra franchisor e franchisee al fine di ottimizzare il funzionamento della rete distributiva e, conseguentemente, dei profitti. Pertanto, ai poteri direttivi e di controllo riconosciuti all’affiliante non può corrispondere una totale mancanza di autonomia organizzativa dell’affiliato, poiché in tal caso difetterebbe in capo a quest’ultimo il necessario requisito dell’indipendenza economica e imprenditoriale“.
“L’affiliato non può essere un mero collettore di clienti per l’affiliante“
Prosegue, poi, la Corte, rilevando che “nel caso di specie, deve concordarsi con il giudice di primo grado circa la mancanza di detto requisito in quanto l’attività dell’odierno appellato era limitata, in base al contratto, a quella di mero collettore di clienti per i servizi gestiti direttamente dalla XXX“.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo di contratto di franchising e di autonomia ed indipendenza giuridica ed economica di franchisor e franchisee sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, ed forniamo regolarmente assistenza giuridica qualificata per la gestione di controversie tra le parti del contratto di franchising. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti.
- AGCM: apertura istruttoria del 18 dicembre 2021 sul franchising Original Marines;
- Trib. Milano, 16 aprile 2021;
- Collegio Arbitrale, 2 novembre 2020;
- Trib. Bologna, 8 gennaio 2020.
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