Patto di non concorrenza nel franchising: cos’è e a cosa serve

Patto di non concorrenza nel franchising: cos’è e a cosa serve

Violazione patto di non concorrenza franchising – Patto di non concorrenza nel franchising – Franchising e clausola di non concorrenza – Il patto di non concorrenza postcontrattuale

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Cos’è il patto di non concorrenza nel franchising

Il patto di non concorrenza nel franchising è quella clausola con la quale una delle due parti del contratto si obbliga a non esercitare attività in concorrenza rispetto all’attività dell’altra parte. E’ valido solo entro limiti ben precisi. Ed infatti, esso:

  • deve riferirsi ad una determinata zona;
  • oppure deve essere limitato ad una determinata attività;
  • in ogni caso, la durata del patto di non concorrenza è limitata a 5 anni.

A cosa serve il patto di non concorrenza nel franchising

Il patto di non concorrenza nel franchising assolve ad una funzione ben precisa e specifica. Quella di proteggere l’interesse del Franchisor in due distinti momenti, e quello del Franchisee durante il rapporto. Ed infatti:

  • mentre il contratto di franchising è valido ed efficace: il patto di non concorrenza nel franchising vieta al Franchisee di commercializzare beni o servizi in concorrenza con quelli del Franchisor e vieta al Franchisor di commercializzare beni o servizi nella eventuale zona di esclusiva del Franchisee;
  • una volta cessato il contratto di franchising, vieta al Franchisee di utilizzare il know how appreso nel corso del rapporto di affiliazione per avviare un’attività in proprio in concorrenza con quella dell’ex Franchisor.

Quali sono le violazioni più diffuse

Nonostante quanto appena esposto, sono comunque piuttosto frequenti nella prassi le violazioni del patto di non concorrenza nel franchising. Si pensi ad esempio ai seguenti casi:

  • il Franchisee commercializza nel proprio negozio o punto vendita anche marchi in concorrenza con quello del Franchisor;
  • il Franchisor “invade” la zona di esclusiva del Franchisee vendendo prodotti e servizi dove gli è vietato;
  • il Franchisee usa il marchio e/o il know how del Franchisor anche dopo la cessazione degli effetti del contratto di franchising.

Si tratta, evidentemente, in tutti i  casi esposti, di gravi violazioni del rapporto fiduciario tra Affiliante ed Affiliato.

Quali sono i limiti di validità  del patto di non concorrenza

Non oltre cinque anni, e comunque limitato ad una zona o ad un’attività specifiche e ben determinate

Il patto che vieta attività concorrenziale è sottoposto ai limiti di validità ed efficacia previsti dall’art. 2596 del Codice Civile, ovvero deve essere limitato ad una zona o ad un’attività determinate, e comunque non può  eccedere la durata di cinque anni.

Altri limiti sono poi previsti dal regolamento europeo n. 330/2010 in materia di accordi verticali.

Quali caratteristiche deve avere il patto di non concorrenza postcontrattuale

Per essere valida ed efficace la clausola che vieta attività concorrenziale deve necessariamente avere le caratteristiche di cui si è detto poc’anzi. Ma soprattutto deve essere una clausola dal contenuto ben determinato ed identificabile. No quindi a clausole di contenuto generico ed indeterminato, e NO anche a clausole attraverso le quali  si pretenda di vietare totalmente all’Affiliato ogni tipologia di attività professionale o commerciale. 

Ricordiamo infatti che l’attività di impresa è libera e gode anche  di copertura costituzionale, ai sensi dell’art. 41  Cost.

Le Sentenze ed  i  provvedimenti di Studio Legale Adamo

Più di vent’anni di esperienza in materia di franchising e distribuzione

Ci occupiamo da più di venti anni di franchising, ed abbiamo assistito numerosissime imprese Affiliate e Franchisor di successo di  rilevanza nazionale. Abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti in materia di rispetto o violazione degli obblighi concorrenziali, tra i quali, per esempio:

  • Trib. Milano, 14 aprile 2021risolto contratto di franchising immobiliare per inadempimento del Franchisor che aveva violato i diritti di esclusiva del Franchisee;
  • Trib. Ancona, 24 marzo 2020: inibito con provvedimento d’urgenza l’uso, da parte del Franchisee, del marchio del Franchisor dopo la cessazione del contratto di franchising.

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