Azione sociale di responsabilità degli amministratori di srl
Azione sociale di responsabilità degli amministratori di srl
Azione sociale di responsabilità degli amministratori di srl – Le responsabilità dell’amministratore di srl – Articolo 2476 codice civile
Azione sociale di responsabilità degli amministratori di srl
Il Tribunale di Roma si pronuncia 18 ottobre 2016 con una interessante sentenza in materia di responsabilità degli amministratori di srl. Il Tribunale analizza le responsabilità dell’amministratore di srl ai sensi della disciplina del 2476 c.c. e compiendo valutazioni estremamente interessanti in ordine alla natura della responsabilità ed agli oneri probatori da assolvere per ottenere un provvedimento di condanna degli amministratori al risarcimento del danno.
Le responsabilità dell’amministratore di srl – Quali sono i presupposti
Chi può agire contro gli amministratori? La società e il singolo socio, ma quest’ultimo solo facendo valere il diritto della società
In particolare, per il Tribunale, “l’ azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di srl (volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo) può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia il socio – non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno – fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società – quale soggetto titolare del diritto in favore del quale si esercita l’azione – deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari“.
Qual è la natura della responsabilità?
Non è una responsabilità oggettiva: bisogna provare il dolo o la colpa degli amministratori
Inoltre, secondo il Tribunale, in relazione alla azione sociale di responsabilità “la responsabilità degli amministratori della società non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Sicchè il danno che l’amministratore responsabile è tenuto a risarcire è quello causalmente riconducibile in via immediata e diretta alla sua condotta colposa o dolosa, ed entro tale limite comprende, secondo i principi generali, sia il danno emergente che il lucro cessante. Tale orientamento, tendente ad una valutazione in concreto dei singoli danni derivanti dalle attività compiute dagli amministratori, evita, infatti, che la responsabilità dell’amministratore di una società si risolva, puramente e semplicemente, in una responsabilità oggettiva del tutto estranea allo spirito ed al testo delle norme di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c., che, in definitiva, pongono al cento della responsabilità la colpa degli amministratori medesimi“.
Come proporre azione sociale di responsabilità degli amministratori di srl
La Società, o il singolo socio che ritenga la società lesa dal contegno degli amministratori, può quindi agire in giudizio secondo quanto previsto nell’ articolo 2476 codice civile.
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